lunedì 22 maggio 2017
Rivisti i parametri del Sostegno all'inclusione attiva (Sia, 80 euro al mese per ogni componente la famiglia) per facilitare l'accesso a tutti i nuclei in povertà. Una circolare Inps per le modalità
Sostegno al reddito allargato, nuovi requisiti e istruzioni per la domanda
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«Sostegno all’inclusione attiva» (Sia) a maglie più larghe. Requisiti semplificati e possibilità di ottenere una seconda concessione. A stabilirlo, tra l’altro, è il dm 16 marzo 2017 in vigore dal 30 aprile scorso, su cui l’Inps ha dettato le istruzioni con la circolare n. 86/2017. Aggiornata, inoltre, la modulistica.

Il Sia è una misura a contrasto della povertà introdotta dalla legge Stabilità 2016 a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate e in cui sono presenti minorenni, figli disabili e/o donne in gravidanza. Disciplinato dal dm 26 maggio 2016 (modificato dal dm 16 marzo 2017) realizza l’estensione nazionale della “Carta acquisti”. Il bonus, concesso a cadenza bimestrale, dipende dalla composizione del nucleo familiare (80 euro per ogni componente fino a un massimo di cinque). La riforma della disciplina, in vigore dal 30 aprile, ha l’effetto di rendere il Sia più fruibile, permettendo l’accesso a un maggior numero di nuclei familiari. Innanzitutto, c’è l’ampliamento di platea dei potenziali beneficiari, con la modifica dei requisiti di accesso. In primo luogo, viene stabilito che in caso di presenza nel nucleo di persona disabile, non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo stato o da altre amministrazioni, non deve essere superiore a 900 euro mensili (anziché 600 euro). In secondo luogo, viene previsto che non osta alla concessione del Sia il possesso di autoveicoli e di motoveicoli per i quali sia prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone disabili. La terza novità è l’abbassamento del punteggio minimo della valutazione del bisogno che dà diritto al Sia: adesso è di 25 punti (prima era 45). Infine, c’è l’esonero dall’obbligo di dover dichiarare lo stato di disoccupazione alle persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.


Buona notizia, poi, per le famiglie che siano composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni: hanno adesso diritto all’incremento di 80 euro del Sia, incremento del quale potranno beneficiarne anche agli attuali fruitori del Sia e anche per i mesi passati. Altra buona notizia è il bis del beneficio. La riforma, infatti, ha stabilito che una nuova domanda di Sia (che normalmente dura per un periodo massimo di 12 mesi) può essere presentata trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. La nuova norma si applica anche nei casi di revoca del beneficio; pertanto, anche in questi casi è necessario il trascorso di almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta di Sia.

Infine, in virtù delle nuove regole, d’intesa con il ministero del lavoro, l’Inps ha aggiornato il modello di domanda. Inoltre, sempre d’intesa con il ministero del lavoro, ha predisposto e pubblicato il modello per comunicare le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda del Sia. Si chiama “modello SIA-com” e deve essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività lavorativa, con indicazione del reddito annuo previsto. Analogamente il modello va utilizzato con la richiesta del Sia qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, valorizzati nell’Isee in corso di validità al momento della domanda. La comunicazione all’Inps attraverso il “modello SIA – com”, è utilizzata per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno: valore Isee inferiore o uguale a euro 3.000.

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