Fondo pensione, aiuto dalla Ue
giovedì 29 gennaio 2009
La piena parità di trattamento fra le persone è al centro di una recente proposta, esaminata dalla Camera, per ottenere dall'Unione europea una direttiva contro ogni discriminazione basata sulla religione, sulla disabilità ed altri motivi di disuguaglianza, «anche in campi diversi da quello dell'occupazione lavorativa». Le discriminazioni si celano infatti anche in norme di legge che solo in apparenza sono neutre ma che, nei loro effetti, hanno un impatto negativo discriminando le persone per motivi religiosi, di salute ecc. La proposta prevede che le discriminazioni siano vietate in materia di sicurezza sociale, assistenza sanitaria (invalidità), prestazioni sociali (pensioni e contributi), istruzione ecc.
Esaminato in controluce, il provvedimento risulta particolarmente interessante per il Fondo Inps di previdenza per il clero. Offre infatti, a piene mani, motivi di violazione del principio di parità di trattamento per i sacerdoti gestiti dall'Inps. Tanto numerosi da far apparire l'intero Fondo clero come un provvedimento discriminatorio nei confronti dei ministri di culto, nella loro veste di cittadini italiani a esso iscritti per motivi di religione.
Salta immediata, ad esempio, la discriminazione subita dai sacerdoti divenuti invalidi, ai quali non è consentito un effettivo accesso alla protezione sociale. Infatti non possono ottenere una pensione di invalidità prima di cinque anni dall'ordinazione sacerdotale; non è previsto inoltre il riconoscimento della inabilità, cioè dell'invalidità assoluta, con l'eventuale sostegno di un'indennità di accompagnamento ecc. Misure che sono da tempo patrimonio degli altri assicurati e dei cittadini.
In materia di pensioni, risulta discriminatoria l'età di 65 anni richiesta per la pensione ai sacerdoti che maturano 40 anni di contributi, mentre altrove il requisito dell'età è assente. Il top delle diversità è rappresentato dalla trattenuta di un terzo della pensione clero per i sacerdoti titolari anche di altra pensione. La trattenuta, prevista solo nel Fondo clero, opera perfino quando la pensione sacerdotale è di invalidità oppure quando è stata maturata col versamento dei salati contributi volontari. La riduzione di un terzo della pensione opera per principio, senza alcun collegamento con la situazione reddituale del sacerdote e senza neppure salvaguardare una franchigia di sussistenza, come indicato dalla Corte costituzionale.
I sacerdoti iscritti e i pensionati del Fondo clero potranno far valere il proprio diritto contro ogni discriminazione, presentando opportuni ricorsi in sede amministrativa o giudiziaria. I ricorsi " si legge nella proposta " sono ammessi anche quando la discriminazione sia già cessata. In ogni caso, gli Stati membri dell'Unione sono tenuti a cancellare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che abbiano carattere discriminatorio e a stabilire sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali che danno attuazione alla direttiva.
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