Sono già in vigore i contributi del 2026

Previdenza e clero
August 25, 2025
Per la prima volta, i contributi dovuti al Fondo Clero superano la soglia dei 2 mila euro. Un decreto ministeriale del 12 agosto ha aggiornato la contribuzione dovuta dai ministri di culto per il 2026 portandola a 2.053 euro. Secondo le norme del Fondo, i contributi di ogni singola annualità sono validi lungo il corso di un triennio, cioè l’anno in corso, quello precedente e il successivo. Attualmente il triennio considera il 2024 (a titolo definitivo) e i 2025-2026 (a titolo provvisorio). In sintesi, il nuovo importo è di 2.053,89 euro, valido perciò a partire dal 2024, da versare in 342,31 euro ogni bimestre, eventualmente frazionabile in 171,16 euro mensili. Questi importi restano validi fino a quando saranno rivalutati da un successivo decreto. L’Inps provvederà il prossimo anno ad applicare la nuova tariffa dei contributi e nello stesso tempo a richiedere un conguaglio sui pagamenti già effettuati. L’aumento disposto dal decreto ministeriale è il più alto nella serie storica degli aggiornamenti annuali che, in genere, si attestano su percentuali dell’1 o del 2%. Questa volta, secondo i calcoli Inps, l’aumento è risultato del 5,4%, come riflesso dell’aumento generale delle pensioni rilevato per il 2024. Al netto, la differenza con la contribuzione in corso di 1.948,66 euro è di 105,3 euro. Una modesta ma significativa boccata d’ossigeno per il sofferente bilancio del Fondo Clero. Per i versamenti del clero cattolico provvederà l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, e per gli altri ministri la relativa confessione, utilizzando i sistemi digitali più diffusi (PagoPa, Mav, ecc.) Stranieri. L’assicurazione al Fondo Clero è obbligatoria per i sacerdoti stranieri che si trovano in Italia al servizio di una diocesi italiana e a tempo pieno. Con l’iscrizione spetta automaticamente anche la copertura sanitaria nazionale in caso di malattia o di incidenti. Invece nessun contributo Inps è dovuto dal sacerdote straniero per il tempo che intercorre tra il suo ingresso in Italia e l’effettivo inizio del ministero sacerdotale nella diocesi che lo accoglie. In questa condizione non spetta infatti il sostentamento previsto per lo svolgimento del ministero e di conseguenza non spettano nemmeno i contributi Inps che, all’interno dell’organizzazione ecclesiastica, accompagnano la remunerazione mensile.

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