martedì 19 agosto 2014
Adapt rilancia l'idea nata con l'attivazione di un gruppo di oltre 200 esperti e ricercatori sotto la guida scientifica e progettuale di Pietro Ichino e Michele Tiraboschi.
Verso un Codice semplificato del lavoro
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Il dibattito politico di questi giorni è dominato dall’articolo 18, innestato su una vecchia dialettica impresa-lavoratore che, come ha detto il ministro Poletti, va superata.Adapt rilancia l’idea di un codice semplificato del lavoro che possa portare a frutto il lavoro svolto da un gruppo di oltre 200 esperti e ricercatori sotto la guida scientifica e progettuale di Pietro Ichino e Michele Tiraboschi. Il Codice nasce dall’attivazione di un gruppo di lavoro, aperto a tutti gli studiosi ed esperti della materia che vi fossero interessati. All'appello hanno risposto oltre 200 tra ricercatori, uomini e donne di azienda e del sindacato, avvocati, consulenti ed esperti a vario titolo che, fra dicembre e febbraio, hanno lavorato molto intensamente utilizzando una piattaforma di cooperazione in rete attivata da Adapt. Il primo risultato di questo lavoro è una conferma della bontà del metodo pratico: la piattaforma ha funzionato benissimo e il confronto ha arricchito quanti vi hanno partecipato offrendo diversi punti di vista, culturali e interdisciplinari, che risultano sempre preziosi nella elaborazione di un testo normativo che non voglia essere “calato dall’alto”. L’altro risultato è il testo legislativo, anche in vista dell’imminente processo di attuazione del Jobs Act, secondo le deleghe approvate dal Consiglio dei ministri. È, certo, un testo ancora apertissimo a tutte le correzioni e integrazioni che emergeranno dalla discussione in sede accademica, sindacale e parlamentare. Esso tuttavia fin d’ora dimostra come la semplificazione della legislazione su questa materia sia possibile, e anzi matura, non solo sul piano tecnico ma anche sul piano politico. I componenti del gruppo di lavoro che hanno discusso il testo in ogni sua parte, pur annoverando studiosi ed esperti di provenienza e di orientamento molto diversi tra loro, hanno raggiunto nella maggior parte dei casi una convergenza largamente prevalente su di una soluzione; e solo in un numero relativamente esiguo di casi (art. 2092 su compenso orario minimo; art. 2103 in tema di ius variandi; art. 2117 in tema di dimissioni; artt. 2118-19 in tema di licenziamento; art. 2127 in tema di somministrazione di lavoro) hanno individuato due soluzioni alternative, entrambe compatibili sul piano sistematico con il resto del Codice, oltre che con gli obiettivi fondamentali della semplificazione e dell’allineamento della nostra legislazione ai migliori modelli disponibili nel panorama internazionale e comparato. Ulteriori soluzioni alternative sono, ovviamente, prospettabili su questi come su altri articoli del Codice; ma il testo che proponiamo all’esame della comunità scientifica, degli “addetti ai lavori” e soprattutto del Ministro del lavoro e delle parti sociali mostra come l’obiettivo della semplificazione – sul quale in linea di principio tutte le forze politiche e le parti sociali concordano – sia concretamente a portata di mano. Al Governo e al Parlamento il compito di scegliere tra queste – e anche eventuali altre – alternative sui singoli punti, salvaguardando l’impianto del nuovo Codice. La riforma proposta è strutturata in forma di novella degli articoli del Codice civile. E una cura particolare è stata posta nel far sì che il nuovo testo di ciascun articolo abbia per oggetto, nella misura del possibile, la stessa materia dell’articolo originario: questo per ridurre al minimo – in omaggio alle guidelines contenute nel Decalogue for Smart Regulation emanato dal Gruppo di alto livello UE a Stoccolma il 10 novembre 2009 – l’impegno che gli operatori dovranno dedicare al reperimento delle nuove norme. Ma l’inserimento di questi 58 articoli nel corpo del Codice civile ha anche due altri significati: - quello di sottolineare, e in qualche misura recuperare, l’appartenenza del diritto del lavoro al diritto civile e quindi il rilievo centrale che in esso assumono – sia pure con i correttivi richiesti dalla particolarità strutturale del mercato del lavoro – il principio di autonomia negoziale come prerogativa fondamentale della persona e le regole generali in materia di obbligazioni e contratti contenute nel titolo IV, con il quale il titolo V Del Lavoro è strettamente interconnesso; - quello di recuperare, del nostro Codice civile, la sobrietà ed essenzialità della scrittura; che nella materia del lavoro significa ricondurre la legge statuale alla sua funzione originaria di fissazione di principi e regole essenziali, in armonia con gli ordinamenti sovranazionali, restituendo alla contrattazione collettiva – soprattutto, ma non soltanto, al livello aziendale – la sua funzione originaria di adattare, in una logica di sussidiarietà, i terms and conditions secondo esigenze che mutano nel tempo e nei diversi contesti. In questa fase si è preferito comprendere nell’intervento legislativo soltanto la materia dei rapporti individuali di lavoro, lasciando fuori quella dei rapporti sindacali e della contrattazione collettiva, in considerazione del fatto che quest’ultima richiederà con tutta probabilità una riscrittura dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 39 della Costituzione, con tempi nettamente maggiori rispetto a quelli che possono invece essere realisticamente richiesti per l’approvazione in Parlamento di una delega legislativa al Governo e il successivo varo di questo Codice semplificato. Nulla vieterà di completare l’opera, non appena la riforma costituzionale sarà stata compiuta, adottando lo stesso metodo per la riscrittura degli articoli da 2063 a 2074 del Codice civile.
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