lunedì 3 dicembre 2012
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​Nessun vincolo, nessun divieto alla successione di contratti a termine per sostituire lavoratrici assenti per maternità. Se il datore di lavoro intende riassumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, lo stesso lavoratore o la stessa lavoratrice che aveva già assunto in precedenza, sempre con rapporto a tempo determinato e sempre per sostituire un’altra lavoratrice assente per maternità, può farlo senza dover attendere il decorso dell’intervallo di tempo di 60/90 giorni che la legge impone, ordinariamente, alla successione di contratti a termine. Le riassunzioni a termineLa disciplina sul lavoro a termine (dettata dal D.lgs. n. 368/2001) vieta, da sempre, la riassunzione a termine di uno stesso lavoratore. In altre parole, non c’è piena libertà alla riassunzione, a termine, di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di occupazione a termine. Infatti, la legittimità della riassunzione (cioè della successiva assunzione a termine dopo un’occupazione già a termine) risulta condizionata alla discontinuità tra il primo e il secondo rapporto a termine; una discontinuità che deve verificarsi mediante il decorso di predeterminati intervalli di tempo e in mancanza della quale il secondo contratto è sanzionato (per l’azienda) ritenendolo a tempo indeterminato. Tale intervallo è stato pari, fino al 17 luglio 2012, a 10 giorni in caso di durata del primo contratto a termine fino a sei mesi e a 20 giorni per quelli di durata superiore. La legge n. 92/2012 (la riforma Fornero) ha allungato i termini rispettivamente a 60 e 90 giorni, a partire dal 18 luglio 2012. Successivamente, il decreto Sviluppo (dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012) ha stabilito che la riassunzione a termine in attività stagionali e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi è lecita qualora il secondo rapporto venga instaurato dopo 20 (non 60) giorni in caso di contratto fino a sei mesi e 30 (non 90) giorni in caso di contratto di durata superiore.Le sostituzioni per maternitàIl Tu maternità (D.lgs n. 151/2001) dà possibilità di assumere lavoratori a termine in sostituzione di dipendenti assenti per maternità. Queste assunzioni possono avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto all’inizio del congedo di maternità, se non addirittura prima qualora previsto dalla contrattazione collettiva. A proposito di tale disciplina, è stato chiesto al ministero di sapere se sia necessario rispettare i nuovi termini della riforma Fornero anche nelle riassunzione a termine per le sostituzioni di dipendenti assenti per maternità. La risposta è stata negativa. Il ministero, a ragione della specialità delle norme di riferimento (Tu maternità) e del fatto che la riforma Fornero non ha inciso su di essa, ha ritenuto che la disciplina del Tu maternità prevalga sulla disciplina generale del contratto a termine. Perché, trattandosi di contratto a termine stipulato per sostituire un dipendente assente per maternità, alla data dell’effettivo rientro in servizio del dipendente sostituito il rapporto ha termine e non è possibile prorogarlo per le medesime ragioni sostitutive. Pertanto, il datore di lavoro che intenda riassumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, la stessa lavoratrice che aveva assunto, in precedenza, sempre con contratto a termine e sempre per sostituire un’altra dipendente assente per maternità, può farlo senza dover attendere l’intervallo di tempo di 60/90 giorni.
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