mercoledì 31 gennaio 2018
Dal 1° gennaio, infatti, il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita di un figlio, è passato da due (fino al 31 dicembre 2017) a quattro giorni
Raddoppia il congedo per i papà
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Raddoppia il congedo obbligatorio per i papà lavoratori dipendenti. Dal 1° gennaio, infatti, il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita di un figlio, è passato da due (fino al 31 dicembre 2017) a quattro giorni. Sempre dal 1° gennaio, poi, il papà lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno ma in sostituzione della madre che rinunci a un giorno di congedo obbligatorio a lei spettante.

Il primo congedo costituisce un “obbligo” vero e proprio di astensione dal lavoro per i neo papà lavoratori dipendenti. Per quattro giorni, consecutivi o a tappe, a sua scelta, comunque nei primi cinque mesi di vita del figlio, il papà deve lasciare il lavoro, restare a casa e dedicarsi al neonato. Il congedo è retribuito ed è coperto da contributi figurativi. La fruizione va fatta per giornate intere di lavoro (non è possibile il frazionamento a ore) e può avvenire anche mentre il coniuge (la madre del neonato) sta fruendo del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). In caso di parto plurimo (gemellare o plurigemellare), la durata del congedo non varia. Il papà che deve fruire del congedo obbligatorio è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro, specificando il giorno o i giorni in cui vorrebbe assentarsi. La comunicazione va fatta con un anticipo non inferiore a 15 giorni.

Il secondo congedo – quello facoltativo, in sostituzione di un giorno di congedo di maternità del coniuge – è una nuova opportunità in vigore dal 1° gennaio 2018. Anche se, in verità, un simile congedo facoltativo, di due giorni, è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2016 (non è stato prorogato, cosa avvenuta al congedo obbligatorio, per l’anno 2017). Il nuovo congedo dà opportunità al padre, lavoratore dipendente, di fruire di un ulteriore giorno di astensione dal lavoro. A differenza del congedo obbligatorio prima visto, il quale spetta incondizionatamente, il congedo facoltativo è subordinato alla scelta del coniuge (madre del neonato), anch’essa lavoratrice dipendente, di non fruire di un giorno del proprio congedo di maternità. Non c’è un termine per fruire del congedo facoltativo; tuttavia, essendo condizionato all’alternativa fruizione da parte della madre del proprio congedo di maternità, appare logico ritenere che la fruizione possa avvenire entro il termine di validità del diritto al congedo di maternità da parte della mamma (ordinariamente – salvo eccezione per richiesta di “flessibilità” da parte della madre – entro i primi tre mesi di vita del figlio).

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