mercoledì 23 marzo 2011
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La pensione integrativa non si fa attendere. Ad essa infatti non si applica la nuova «finestra mobile» introdotta lo scorso anno per tutte le pensioni pubbliche. Questo significa che, una volta raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria (quella dell’Inps o dell’Inpdap per fare un esempio), l’iscritto al fondo pensione non dovrà aspettare 12/18 mesi per vedersi erogare la prima rata della rendita: la liquidazione avverrà immediatamente. A stabilirlo è stata la Covip, con degli orientamenti approvati il 9 marzo scorso.

La commissione di vigilanza (Covip) ha fornito le istruzioni sulla liquidazione delle prestazioni dei fondi pensioni (si tratta delle pensioni integrative o complementari ovvero “di scorta”), sollecitata dalle novità dell’ultima riforma delle pensioni obbligatorie. Riforma che, in tema di decorrenza dei trattamenti, ha abrogato il regime delle finestre periodiche introducendo un diverso meccanismo di rinvio. Questa novità ha posto il problema se anche le pensioni integrative (quelle cioè erogate dai fondi pensione) debbano sottostare allo stesso regime di rinvio della liquidazione, in virtù del fatto che la disciplina normativa (dlgs n. 252/2005) lega il diritto alla pensione integrativa al momento di maturazione del diritto alla pensione obbligatoria di appartenenza (fermo restando un’anzianità di partecipazione al fondo pensione di almeno cinque anni). 

L’ultima riforma delle pensioni obbligatorie è arrivata lo scorso anno (dl n. 78/2010). Tra l’altro, la riforma prevede questo principio: i lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità e/o vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici o diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti, a seconda che si tratti rispettivamente di lavoratori dipendenti (dodici mesi) o autonomi (diciotto mesi). Le nuove norme distinguono, dunque, due momenti: quello della maturazione dei requisiti di accesso a una pensione; e quello di decorrenza della pensione stessa. La vigente disciplina sulla previdenza integrativa è collegata direttamente a quella della previdenza obbligatoria, senza tuttavia richiedere, ai fini del conseguimento della pensione integrativa, l’effettiva liquidazione della pensione obbligatoria. In particolare la disciplina normativa condiziona l’acquisizione del diritto alla pensione integrativa alla «maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza» ossia, come spiegato dalla Covip, “al primo dei due predetti momenti” previsti dalla legge di riforma dello scorso anno. In conclusione, gli iscritti ai fondi pensione conseguono il diritto alla prestazione di previdenza integrativa (la pensione di scorta) alla «maturazione» dei requisiti di accesso alle pensioni obbligatorie, prescindendo dall’effettiva erogazione delle stesse pensioni.

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