lunedì 25 novembre 2019
Il provvedimento riguarda i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps
Raddoppiate le indennità di malattia e degenza ospedaliera
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Raddoppiate le indennità di malattia a favore dei lavoratori parasubordinati, cioè dei soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps. Dal 5 settembre, infatti, è aumentata del 100% l'indennità per degenza ospedaliera e, di conseguenza, l’indennità di malattia. A stabilirlo è l’art. 1 del decreto legge n. 101/2019 (cosiddetto decreto su crisi d’impresa), convertito dalla legge n. 128/2019, che riduce inoltre a un mese soltanto, in luogo di tre, il requisito di contribuzione per il diritto alle indennità.

Ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps spetta una tutela che contempla due tipi di prestazioni: a) malattia; b) degenza ospedaliera. Nell’uno e nell’altro caso viene riconosciuta un’indennità, ma solo ai lavoratori iscritti alla predetta gestione separata non già titolari di una pensione e neppure iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (si tratta, cioè, dei soggetti che pagano l’aliquota contributiva piena del 34,23% o del 33,72% se non c’è diritto all’indennità di disoccupazione o del 25,72% nel caso di professionisti senza cassa).

Entrambe le indennità, malattia e degenza ospedaliera, spettano a condizione che risultino accreditati a favore del lavoratore, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento (malattia o ricovero), almeno tre mesi, anche se non continuativi, di contribuzione dovuta alla gestione separata: così è stato per le malattie insorte fino al 4 settembre. Per quelle insorte dal giorno seguente, invece, il requisito è ridotto a un mese solo. Restano fermi gli altri requisiti e, in particolare, quelli reddituali per cui nell'anno solare precedente quello dell'evento il reddito non deve superare il 70% del massimale contributivo annuo (per gli eventi 2019, il reddito non può superare il 70% del massimale 2018, pari a 101.427 euro, quindi 70.999 euro).

L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero fino a massimo di 180 giorni nell'anno solare, compresi i giorni di day hospital. Fino al 4 settembre l’indennità è pari all'8, 12 o 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell'anno d’inizio della degenza (102.543 euro nell’anno 2019), sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da tre a quattro mesi l'8%; da cinque a otto mesi il 12%; da nove a 12 il 16%. Dal 5 settembre, le predette percentuali sono raddoppiate: da tre a quattro mesi il 16%; da cinque a otto mesi il 24%; da nove a 12 il 32%. In soldoni ciò significa che l’importo dell’indennità per degenza ospedaliera è passata:
• da 22,48 euro a 44,96 euro, da tre a quattro mesi di contribuzione;
• da 33,71 euro a 67,42 euro, da cinque a otto mesi di contribuzione;
• da 44,95 euro a 89,90 euro, da nove a dodici mesi di contribuzione.

L’indennità di malattia spetta, nell'anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni; pertanto, i giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 (Inps, circolare n. 76/2007). L’indennità è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni (cosiddetti giorni di “carenza”). Fino al 4 settembre l'indennità è pari al 4, al 6 o all’8% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo fissato per l'anno d’inizio della malattia (102.543 euro nel 2019), sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%; da cinque a otto mesi il 6%; da nove a 12 mesi l’8%). Dal 5 settembre, le predette percentuali sono raddoppiate: da tre a quattro mesi l’8%; da cinque a otto mesi il 12%; da nove a 12 mesi il 16%. In soldoni ciò significa che l’importo dell’indennità per degenza ospedaliera è passata:
• da 11,24 euro a 22,48 euro, da tre a quattro mesi di contribuzione;
• da 16,86 euro a 33,71 euro, da cinque a otto mesi di contribuzione;
• da 22,48 euro a 44,95 euro, da nove a 12 mesi di contribuzione.

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