martedì 26 giugno 2012
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Pronti i nuovi limiti per l’assegno al nucleo familiare. Dal 1° luglio le fasce di reddito che servono a determinare diritto e misura della prestazione fino al 30 giugno 2013 aumentano del 2,7%, per via del consueto adeguamento dei valori dell’Istat.
 
Una prestazione per le famiglie.
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo (riferito all’anno precedente quello per il quale di richiede la prestazione) di importo al di sotto di fasce prestabilite per legge e rivalutate annualmente all’Istat. La sussistenza o meno del diritto alla prestazione e il relativo importo dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dalla tipologia del nucleo familiare e dal reddito di tutto il nucleo familiare (somma dei singoli componenti). La prestazione (che è a carico dell’Inps) è concessa dietro richiesta da parte dell’interessato, che deve presentarla:
·        al proprio datore di lavoro, nel caso in cui svolga attività di lavoro dipendente, utilizzando il modello Anf/Dip. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato dal richiedente alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di cinque anni (la somma erogata è recuperata dallo stesso datore di lavoro mediante conguaglio con i contributi che è tenuto a versare all’Inps);
·        direttamente all’Inps, nel caso in cui sia addetto ai servizi domestici, sia operaio agricolo dipendente a tempo determinato, sia lavoratore iscritto alla gestione separata, o abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
In entrambi i casi, qualsiasi variazione (reddito, composizione nucleo familiare) che sia intervenuta successivamente alla presentazione della richiesta deve essere comunicata entro 30 giorni.
 
Le novità del 2007.
Con la manovra finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006) sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina dell’assegno al nucleo familiare. E’ stato stabilito, in particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2007: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12); un aumento dell’importo dell’assegno del 15% per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13 – 19); la rilevanza, al pari dei figli minori, dei figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti ai fini della determinazione dell’Anf, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni); ai fini della loro individuazione è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati (ex articolo 38 del dpr n. 818/1957) presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).
 
Le nuove tabelle.
Le nuove tabelle, che indicano le fasce con i limiti di reddito adeguate all’Istat (incluso l’aumento), valide per il periodo dal 1° luglio  al 30 giugno 2013 (è questo il periodo di “anno” valido ai fini dell’Anf), sono state diffuse dall’Inps in allegato alla circolare n. 80/2012. Un esempio. Il limite di reddito annuo minimo della tabella 11, quella che riguarda la generalità dei casi, ossia nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, passa da 13.422,52 a 13.784,93 euro. Resta invece invariato l’importo mensile dell’assegno: 137,5 euro per tre componenti, 258,33 euro per quattro componenti. Va ricordato, infine, che l’Anf non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare.
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