giovedì 16 giugno 2016
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Chi soffre di una malattia grave è esonerato dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (ore 10-12 e 17-19) ai fini della cosiddetta visita fiscale. Ciò non esclude, però, il controllo dell’Inps perché sull’istituto rimane il “potere-dovere” di accertare la correttezza, formale e sostanziale, del certificato medico e la congruità della prognosi. A precisarlo è lo stesso Inps nella circolare n. 95/2016 illustrando le nuove ipotesi di esonero dalle visite fiscali di malattia che interessano solo i dipendenti del settore privato: terapie salvavita e situazioni d’invalidità non inferiori al 67%. Peraltro, in questi casi, proprio perché a loro inibita la possibilità di richiedere la visita fiscale, l’Inps invita i datori di lavoro a segnalare via Pec (posta elettronica certificata) tutti i «possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica».  I chiarimenti, come detto, riguardano le nuove ipotesi di esonero dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale introdotte con il decreto ministeriale 11 gennaio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16/ 2016, in attuazione della riforma del Jobs act (art. 25 del dlgs n. 151/2015):•    patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
•    stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Prima di tutto, l’Inps precisa che i lavoratori interessati sono solo quelli titolari di un contratto di lavoro subordinato nel settore privato, mentre sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (co.co.co.) oltreché, ovviamente, i lavoratori del settore pubblico.In secondo luogo, l’Inps fa presente che, a suo parere, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero, senza dettagliare le concrete fattispecie, con il rischio che, trattandosi di previsioni oggetto di valutazione da parte di una vasta platea di medici (quelli che, materialmente, sono gli estensori dei certificati medici), potrebbero essere suscettibili di interpretazioni diverse. Per evitare questo rischio e orientare correttamente e univocamente i medici, l’Inps, con l’approvazione del ministero della Salute e del ministero del Lavoro, ha elaborato delle apposite linee guida (che sono allegate alla circolare) in cui, tra l’altro, sono precisate le casistiche patologiche e mediche. Pertanto, precisa l’Inps, i medici che redigono i certificati di malattia, solo in presenza di una delle situazioni patologiche elencate nelle linee guida, dovranno: •    valorizzare i campi del certificato telematico riferiti a 'terapie salvavita/invalidità';
•    ovvero, nel caso di certificati redatti su carta attestare esplicitamente la sussistenza di un caso (precisandolo) che esclude il lavoratore dall’obbligo della reperibilità. In terzo luogo l’Inps spiega che, nelle due nuove fattispecie di malattie gravi, il fatto che venga meno l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo non esclude anche la possibilità (per l’istituto di previdenza) di effettuare controlli su correttezza formale e sostanziale della certificazione e su congruità della prognosi. Stesso discorso, per l’ente di previdenza, vale anche per i datori di lavoro. Questi ultimi, pertanto, non devono richiedere la visita fiscale dei lavoratori per i quali sussistano certificati medici riferiti a terapie salvavita e invalidità, ma possono segnalare, mediante il canale di posta Pec istituzionale, alla sede Inps «eventi (…) per i quali ravvisino la necessità di effettuare la verifica». A questo punto sarà poi cura della sede Inps valutare, mediante il proprio centro medico legale, l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
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