martedì 3 dicembre 2019
Per chi è ammalato senza ricevere alcuna indennità o prestazione correlata non si blocca il decorso del termine per richiedere l’indennità di disoccupazione
Malattia e domanda Naspi
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Solo la malattia indennizzabile sospende il termine di presentazione della domanda di Naspi (68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro). Per chi è ammalato senza ricevere alcuna indennità o prestazione correlata, invece, non si blocca il decorso del termine per richiedere l’indennità di disoccupazione (cosiddetta Naspi). Lo ha precisato l’Inps con messaggio n. 4211/2019.

La disciplina della Naspi (indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti) prevede, tra l’altro, un termine di decadenza per la presentazione delle richieste: 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spirato tale termine, si perde il diritto all’indennità di disoccupazione. Il termine è soggetto a sospensione al ricorrere di alcuni eventi, tra cui malattia e infortunio. In tali casi, cioè, il termine resta sospeso per tutta la durata dell’evento (malattia e infortunio) per riprendere a decorrere al termine.

Ad alcune categorie di lavoratori dipendenti, la tutela della malattia viene riconosciuta anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi, spiega l’Inps, occorre distinguere se è prevista o meno l’erogazione dell’indennità economica (di malattia). A conferma di quanto già precisato precedentemente (circolare n. 94 del 2015) l’Inps aggiunge che, nel caso di evento di malattia indennizzabile da parte dello stesso Inps o d’infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di Naspi rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento (malattia o infortunio o malattia professionale) per riprendere a decorrere al termine dell’evento, per la parte residua. Analogamente succede, aggiunge l’Inps, nel caso degli stessi eventi indennizzabili insorti durante il rapporto di lavoro e proseguiti poi oltre la cessazione. Diversamente, invece, nel caso di eventi non indennizzabili (ad esempio, nel caso di lavoratori a termine del settore commercio per i quali non è prevista la tutela della malattia oltre la cessazione del rapporto di lavoro), il termine per la presentazione della domanda di Naspi non può essere sospeso e, pertanto, decorre ordinariamente comportando la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione una volta superato i 68 giorni.


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