lunedì 21 novembre 2011
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Adesso l’Inail risarcisce anche il lavoratore che si infortuna a causa di un incidente (in itinere), con la bicicletta o con il servizio di bike-sharing. Ma è necessaria una condizione: che l’episodio si sia verificato in un tratto di strada protetto, come per esempio su un tratto di pista ciclabile o in zone interdette al traffico. Invece, per gli incidenti capitati in tratti di strada aperti ai veicoli a motore, l’indennizzo può esserci a patto che l’uso della bici sia necessitato. La novità è stata annunciata e spiegata dallo stesso istituto assicuratore (Inail, nota protocollo n. 8476/2011). Si tratta, dunque, di una estensione dei casi dei cosiddetti infortuni in itinere, ossia quegli infortuni subiti dai lavoratori: - durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.Per l’Inail le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: a) interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; b) interruzioni/deviazioni “necessitate”, ossia dovute a causa di forza maggiore (per esempio, per un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (per esempio, per il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) oppure nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (per esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale); c) le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. L’assicurazione Inail opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione però che tale utilizzo sia necessitato, come può essere per esempio per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; per incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; per distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi. Rimangono esclusi dall’indennizzo, invece, gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.Tornando alla novità, l’infortunio con biciletta rientra tra le ipotesi di infortuni in itinere avvenuti mediante utilizzo di un mezzo privato di trasporto; per l’indennizzabilità, dunque, occorre che il suo utilizzo sia stato “necessitato”. A tal fine l’Inail spiega che, per valutare il carattere di “necessità”, costituisce discrimine il luogo in cui si verifica l’evento lesivo: se si verifica nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore occorre assolutamente il carattere di “necessità”; non serve invece quando l’incidente si verifichi su una pista ciclabile o una zona interdetta al traffico. Con riferimento all’indennizzabilità degli infortuni occorsi utilizzando il servizio di bike-sharing, inoltre, l’Inail precisa che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio. Infine, l’Inail spiega che, con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in quest’ultimo tratto è indennizzabile soltanto in presenza delle condizioni che rendano necessitato l’uso della bicicletta; dalla sussistenza di dette condizioni si può invece prescindere qualora l’infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.
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