lunedì 17 settembre 2018
Se il giudice accerta l’esistenza di rapporti di lavoro fittizio scatta anche il recupero delle prestazioni già erogate
Dipendenti agricoli condannati, indennità a rischio
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Mafiosi e terroristi fuori dal libro-paga dell’Inps. Se condannati per reati di stampo mafioso o terroristico, infatti, i lavoratori dipendenti occupati nel settore agricolo perdono diritto all’indennità di disoccupazione, alla pensione sociale, alla pensione d’invalidità civile e anche all’assegno al nucleo familiare se il giudice accerta l’esistenza di rapporti di lavoro fittizio. In questi casi, inoltre, scatta anche il recupero delle prestazioni già erogate. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 2979/2018.

I chiarimenti riguardano la sanzione accessoria, consistente nella revoca di alcune prestazioni, ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale, quali associazione terroristica, attentati per finalità terroristiche o eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare l’associazione di stampo mafioso. La sanzione, introdotta dalla riforma Fornero (art. 2, commi da 58 a 63, legge n. 92/2012), consiste nella revoca delle seguenti prestazioni: indennità disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. La revoca opera come sospensione della prestazione, dalla condanna alla completa esecuzione della pena.

Nel caso di lavoratori del settore agricolo, l’Inps precisa che l’eventuale domanda d’indennità di disoccupazione, presentata da un soggetto condannato, non può essere accolta perché non può essere riconosciuto diritto a prestazioni in costanza di esecuzione di pena. Se la domanda è presentata prima della comunicazione all’Inps della sentenza dal Tribunale, e la domanda non è stata ancora definita, l’Inps respinge la domanda. In questo caso, invece, è accolta la richiesta di assegno per il nucleo familiare (Anf) sull’attività lavorativa agricola con qualifica di operaio a termine (Otd), perché ipotesi non contemplata dalla riforma Fornero. Se la domanda di disoccupazione agricola è stata presentata e accolta prima della comunicazione all’Inps della sentenza dal Tribunale, l’Inps riesamina d’ufficio la domanda, procede a revocare la prestazione e a quantificare l’indebito, limitatamente alla prestazione erogata dopo la data della sentenza.

In caso di accertamento di un rapporto di lavoro fittizio, creato a copertura di attività illecite connesse ai predetti reati, la sanzione accessoria prevede la revoca di “tutte” le prestazioni il cui diritto sia maturato con il rapporto fittizio. In tal caso, allora, precisa l’Inps, la revoca tocca non solo l’indennità di disoccupazione agricola, ma anche l’assegno per il nucleo familiare che eventualmente spetta per attività di lavoro dipendente; pertanto, l’Inps respinge la domanda di disoccupazione agricola e quella per l’assegno per il nucleo familiare e procede al recupero delle prestazioni già erogate. Una volta che la pena è completamente eseguita, i lavoratori sono riabilitati a fare domanda per le prestazioni oggetto di sanzione accessoria, ovviamente in presenza dei requisiti e delle condizioni. In merito l’Inps precisa che, nel caso il lavoratore intenda accedere all’indennità di disoccupazione agricola, una volta completata l’esecuzione della pena, deve presentare una nuova domanda, che potrà essere accolta solo se presentata entro il termine di legge del 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza.

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