martedì 27 giugno 2017
Dal 1° gennaio 2012, i lavoratori in regime contributivo hanno diritto a quella di vecchiaia, d’inabilità e ai superstiti, nonché anticipata a qualunque età
Con il cumulo si va prima in pensione
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Con il cumulo contributivo si va prima in pensione. Dal 1° gennaio 2012, dopo la riforma cosiddetta Fornero, i lavoratori in regime contributivo, hanno diritto alla pensione di vecchiaia, a quella d’inabilità e a quella ai superstiti, nonché alla pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi d’età e con 20 anni di contributi o con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi se donne) a qualunque età. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 103/2017, con cui aggiorna la disciplina del cumulo (ex dlgs n. 184/1997) ai nuovi requisiti per la pensione (dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011).

Il “cumulo contributivo” è una delle soluzioni che consente di sommare spezzoni contributivi e maturare il diritto a una pensione. Altre possibilità, ad esempio, sono la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo “retributivo”, introdotto dal 2013 e prorogato dalla legge Bilancio di quest’anno. Il cumulo contributivo interessa i lavoratori le cui pensioni sono liquidate solo con il sistema contributivo (perciò è detto “cumulo contributivo”). Destinatari, dunque, sono i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1996 nonché quelli che, pur avendo contributi in precedenza (al 31 dicembre 1995), hanno comunque optato per il calcolo contributivo di tutta la pensione. In alcune situazioni il cumulo contributivo è precluso; ad esempio non può farvi ricorso chi già sia titolare di una pensione liquidata da una delle gestioni per le quali viene richiesto. Tuttavia, l’Inps ha precisato che non è esclusa la facoltà di cumulo a chi sia titolare di pensione, ma di una gestione diversa da quelle interessate al cumulo.

A seguito della riforma Fornero (dl n. 201/2011), che ha modificato pensioni e requisiti, l’Inps procedere all’aggiornamento della disciplina del cumulo contributivo. In seguito delle nuove norme, le pensioni conseguibili con il cumulo sono: la pensione di vecchiaia, la pensione d’inabilità, la pensione indiretta ai superstiti e, dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata.

Quest’ultima rappresenta una vera e propria novità. Si ricorda che i requisiti per conseguire la pensione anticipata sono:
• uomini (lavoratori dipendenti e autonomi; settori privato e pubblico), a qualsiasi età con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi;
• donne (lavoratrici dipendenti e autonome; settori privato e pubblico), a qualsiasi età con almeno 41 anni e 10 mesi di contributi;
• tutti (uomini e donne; lavoratori dipendenti e autonomi; settori pubblico e privato), con almeno 63 anni e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contributi, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte assegno sociale (circa 1.300 euro).



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