martedì 7 maggio 2019
Riguarda giovani dai 16 a 34 anni d’età e soggetti con più di 34 anni privi d’impiego retribuito da sei mesi, disoccupati, dà diritto a 12 mesi di esonero contributivo nel limite di 8.060 euro
Decreto Bonus Sud
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Incentivate le assunzioni nel Sud Italia. Se riguardano giovani dai 16 a 34 anni d’età e soggetti con più di 34 anni privi d’impiego retribuito da sei mesi, disoccupati, danno diritto a 12 mesi di esonero contributivo nel limite di 8.060 euro. Lo stabilisce l’Anpal con decreto n. 178/2019, in attuazione della legge Bilancio 2019 (art. 1, comma 247, legge n. 145/2018). L’operatività del bonus è limitata ai mesi da maggio a dicembre e nei limiti della disponibilità di risorse pari a 120 milioni di euro. L’incentivo si applica soltanto nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in quelle “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), territori in cui deve essere ubicata la sede di lavoro presso la quale è fatta l’assunzione. L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate in possesso di alcune caratteristiche, vale a dire: giovani d’età compresa tra 16 e 34 anni; lavoratori con più di 34 anni privi d’impiego retribuito da sei mesi.

I neoassunti, inoltre, non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il datore di lavoro che li assume. Per quanto riguarda il requisito di disoccupazione, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 4/2019 è lo status riconosciuto anche ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo al quale corrisponda un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali, ossia fino 8mila euro per il lavoro dipendente e a 4.800 per quello autonomo. L’incentivo spetta in caso di assunzione con: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; apprendistato professionalizzante.

In caso di assunzione a tempo parziale, spetta in misura proporzionalmente ridotta. Non è mai riconosciuto, invece, per lavoro domestico, occasionale e intermittente. L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro, con esclusione di premi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per assunzione da fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

Si evidenzia, infine, che l’incentivo è cumulabile, tra l’altro, con il nuovo incentivo previsto per chi assuma
percettori di reddito di cittadinanza (Rdc), consistente dello sgravio contributivo pari ai restanti mesi del Rdc non fruito dal lavoratore neoassunto.

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