lunedì 11 ottobre 2021
Riguarda l’indennità cosiddetta «aggiuntiva», pari al 15% della rendita in godimento
Piccoli cambiamenti per le prestazioni a favore delle vittime dell'amianto

Piccoli cambiamenti per le prestazioni a favore delle vittime dell'amianto - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI

Piccolo restyling per le prestazioni economiche a favore di vittime d’amianto e loro superstiti. L’indennità cosiddetta «aggiuntiva» diventa mensile, pari al 15% della rendita in godimento. Diventa strutturale (dopo due trienni di sperimentazione: 2015/2017 e 2018/2020) l’altra indennità, cosiddetta una tantum a favore dei malati di mesotelioma. Fissato un unico termine di decadenza, infine, pari a tre anni, per entrambe le prestazioni. Le novità, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) sono state illustrate dall’Inail nella circolare n. 25/2021.

La prestazioni «aggiuntiva» spetta alle vittime dell’amianto e ai loro superstiti. Dal 1° gennaio è pari al 15% della rendita in godimento e viene erogata mensilmente. Per i periodi precedenti il 2021, invece, continueranno ad essere applicate le maggiorazioni nelle misure vigenti anno per anno.

L’una tantum spetta a chi ha contratto mesotelioma non professionale, a seguito di esposizione familiare o ambientale. Da gennaio 2021 la prestazione è diventata strutturale e pari a 10mila euro, erogata in unica soluzione su istanza dell’interesso o degli eredi. Per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020, per i quali non sia ancora decorso il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, stabilito a pena di decadenza, l’Inail continuerà a erogare l’una tantum in misura di 10mila euro ovvero fino a concorrenza di tale importo, se gli aventi diritto hanno percepito la sola rata di 5.600 euro. La prestazione è erogata a domanda da presentare o far pervenire alla sede dell’Inail competente in base al domicilio, tramite raccomandata a/r o Pec, redatta con la modulistica e completa degli allegati previsti dall’Inail. La prestazione è erogata entro 90 giorni, salvo che risulti non completa, nel qual caso l’Inail invita a integrarla dando 15 giorni di tempo.

Ultima novità è la fissazione di un unico termine di decadenza che va a superare la precedente distinzione tra beneficiari diretti ed eredi. Il nuovo unico termine di decadenza è di tre anni, a decorrere dalla data della prima diagnosi della malattia.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: