venerdì 15 gennaio 2021
Il Tribunale del Lazio boccia il ricorso di alcuni operatori contro il Dpcm che aveva sospeso le attività fino al 15 gennaio per l'emergenza Covid. Il nuovo decreto ora la proroga fino al 5 marzo
Sala giochi

Sala giochi - Reuters

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Nuova sconfitta del mondo dell'azzardo. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di vari operatori contro il Dpcm del 3 dicembre scorso che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva sospeso l'attività di sale "gioco", sale scommesse, bingo e casinò dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Sospensione che l'ultimo Dpcm, firmato oggi e in vigore da sabato prossimo, proroga fino al 5 marzo. Proprio in coincidenza con l'ordinanza del Tar. Gli imprenditori chiedevano, di fatto, la riapertura delle sale. I giudici amministrativi dicono di "no", riaffermando che "le sale giochi e scommesse, oggettivamente non sono dirette a soddisfare un fabbisogno primario dell’individuo". Solo "interessi economici", dunque, meno importanti della "tutela della salute pubblica". Anche perchè in questi ambienti non è possibile garantire la sicurezza.

Una bocciatura secca. Il Tar, infatti, spiega che "non emergono ragioni per discostarsi dalle indicazioni già impartite con l'ordinanza n. 7191 del 18 novembre 2020", con la quale avevano respinto un analogo ricorso. Il Tribunale Amministrativo aveva affermato che si trattava "di un provvedimento "precisamente dettato e ispirato dall’intendimento di garantire il necessario distanziamento sociale con sacrificio di alcune attività economiche individuate, non tanto sulla base di un giudizio di intrinseca non meritevolezza degli interessi da esse perseguiti, quanto piuttosto in considerazione del fatto che non sono idonee a fornire agli utenti i beni e i servizi di oggettiva, primaria, importanza". Non si può, dunque parlare di "irragionevolezza, illogicità o sproporzionalità", considerato che "nella materia di che trattasi viene certamente in considerazione, a tutela della salute pubblica, il principio di precauzione, in ossequio al quale l’individuazione delle attività economiche oggetto di sospensione totale – comunque per un periodo di tempo limitato – può ragionevolmente fondarsi, oltre che sulla possibilità di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza e sulla opportunità di trattare in modo uguale situazioni identiche, anche sulla capacità delle attività economiche di soddisfare fabbisogni primari degli utenti, risultando così recessivo l’interesse, di natura prettamente economica, dei titolari di quelle attività che, come le sale giochi e scommesse, oggettivamente non sono dirette a soddisfare un fabbisogno primario dell’individuo". Quale è, invece, la salute.

Un'affermazione ora ribadita nella nuova ordinanza. E che era stata fatta anche dall'Avvocato dello Stato, intervenuto nel dibattimento sostenendo che la sospensione è “obiettivamente riconducibile alla necessità fondata sull’evidenza scientifica di diradare le interazioni tra tra persone estranee per contrastare il diffondersi del virus, in quanto le predette iniziative economiche incentivano indubbiamente la propensione alle attività sociali, alla permanenza nei locali e agli assembramenti”. Oltretutto, precisa il Tar, "quantomeno con provvedimenti più recenti lo Stato ha assicurato un ristoro economico, a compensazione del periodo di sospensione dell'attività delle sale". Nessun trattamento diverso o penalizzante. E nel nuovo Dpcm, che proroga il blocco, si legge che "sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente". Dunque anche bar e tabaccai.

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