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Enti, i contributi dello Stato

Vittorio Spinelli giovedì 24 marzo 2011
«Evidente funzione sociale» è la caratteristica richiesta dalla legge 476/1987 che consente agli enti ed alle associazioni di promozione sociale di ottenere dallo Stato un sostegno economico per lo svolgimento delle proprie attività. A livello nazionale operano oggi circa 150 enti, in diversi settori e tutti con una consolidata organizzazione sul territorio, fra i quali non pochi gli organismi di ispirazione cristiana (Opere salesiane, Compagnia delle opere, Libertas, Acli, Movimento per la vita, Pax Christi). Altre analoghe associazioni, di non minore qualità, operano invece in ambiti regionali limitati. Per tutti questi enti, la funzione sociale si realizza nell'attuazione dei diritti espressi nella Costituzione e relativi all'uguaglianza di dignità e di opportunità, rimuovendo ogni forma di discriminazione nei confronti di quanti si trovino in condizione di marginalità sociale. La concreta attuazione di questi obiettivi si realizza anche attraverso convenzioni, accordi, protocolli con gli enti pubblici di riferimento.
Per avere diritto al contributo dello Stato, gli enti che hanno una sede unica devono operare a livello nazionale da almeno 10 anni, mentre se sono presenti in un minimo di cinque regioni e di venti province devono operare a livello nazionale da almeno 5 anni, ferme restando per tutti la partecipazione attiva degli associati e la democraticità dell'ordinamento interno. Rispettando queste modalità indicate dal ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2011, il riconoscimento della evidente funzione sociale deve essere richiesto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'istruttoria positiva di queste richieste consente agli enti di poter presentare la domanda per il contributo statale entro il termine fisso del 31 marzo. In seguito, per gli enti riconosciuti sarà sufficiente autodichiarare, a cadenza annuale, il permanere dei requisiti relativi alla rispettiva funzione sociale.
Solo per il 2011, essendo questa la prima applicazione delle nuove procedure, il termine del 31 gennaio è stato differito al 9 marzo scorso, senza modifiche relative alla data del 31 marzo per la richiesta di contributo. Appare tuttavia opportuno che lo stesso ministero conceda agli enti interessati un congruo rinvio anche del termine di presentazione per le domande di contributo, rispettivamente entro il prossimo mese di maggio.
Il contributo economico varia secondo la ripartizione che viene effettuata dal Fondo nazionale delle politiche sociali in considerazione degli enti e della platea dei beneficiari.
Modello Eas. Gli enti privati non commerciali di tipo associativo presentano entro il 31 marzo il modello Eas non inviato in anni precedenti. Il modello evita la qualificazione automatica di ente commerciale e il conseguente assoggettamento a Ires, Iva e contribuzioni Inps. L'assenza di lucro comporta il divieto di distribuzione di utili.