mercoledì 9 marzo 2011
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La vita è inviolabile e indisponibile anche nella fase terminale dell’esistenza (art. 1).Ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole (art. 2).La Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) è un documento in cui il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e volere. Non è obbligatoria, ha validità di 5 anni ed è raccolta dal medico curante (artt. 3 e 4).In stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non adeguati alle condizioni cliniche del paziente (artt. 1 e 3) (accanimento terapeutico).Divieto di qualunque forma di eutanasia e suicidio assistito (artt. 1 e 3).Fiduciario: è la persona incaricata come unico interlocutore del medico per le decisioni relative alle Dat (art. 6).Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a causare la morte del paziente o in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. È chiamato, nel prendere in considerazione le Dat, all’applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute (art. 7).Il medico non è obbligato a seguire la Dat, ma la valuta in scienza e coscienza, prendendo in considerazione anche quanto indicato dal fiduciario. In caso di controversia il giudizio del collegio medico deputato a decidere è vincolante per il medico (art. 7).Idratazione e alimentazione: a tutti i pazienti incapaci di intendere e volere è assicurata l’alimentazione e l’idratazione, che non possono essere oggetto di Dat (art. 3).
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