sabato 19 marzo 2022
Il testo approvato dalla Camera va corretto al Senato perché in alcuni punti va oltre il perimetro tracciato dalla Corte Costituzionale. Ecco quali, perché occorre intervenire e come
Legge sul suicidio assistito, c’è un limite invalicabile
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Dopo due anni di una pandemia devastante, tutt’altro che conclusa, mentre nel cuore dell’Europa scoppiava una guerra come pensavamo non ce ne dovessero essere più, con lo spettro del conflitto atomico, la Camera dei Deputati ha ritenuto opportuno approvare una legge sul suicidio assistito. Una priorità incomprensibile, e anche inquietante, ma così è. Se il mancato referendum sull’omicidio del consenziente è stato una sconfitta per chi sostiene il diritto a una morte su richiesta, procurata per mano dello Stato, la lunga campagna per la presentazione del quesito referendario ha riportato nel dibattito pubblico e nell’agone politico un tema che l’emergenza Covid aveva messo all’angolo.

Il testo Bazoli – dal nome del deputato Pd Alfredo Bazoli, relatore della proposta di legge – ora passa al Senato, dove la compagine parlamentare è diversa e il confronto si annuncia aspro. Il progetto di legge viene spacciato per la trasposizione fedele della sentenza 242 con cui nel 2019 la Corte Costituzionale si è espressa sul tema, ma non è così. Ricordiamo che la Consulta, prima di pronunciarsi sul caso Cappato (il politico radicale che si autodenunciò per aver aiutato dj Fabo a suicidarsi), aveva chiesto al Parlamento di agire. Di fronte all’inerzia del legislatore, la Consulta è intervenuta depenalizzando parzialmente l’aiuto al suicidio ma imponendo alcune condizioni. Queste condizioni devono essere verificate, insieme alle modalità procedurali, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale (Ssn), previo parere del Comitato etico territorialmente competente.

Finora nessuno si è potuto suicidare in applicazione della sentenza, innanzitutto perché mancano le procedure di attuazione: la Corte non è entrata nelle questioni pratiche, e non dice né come né dove il suicidio può essere effettuato. Inoltre il Ssn non è obbligato ad assicurare l’attuazione del suicidio, neppure in presenza dei requisiti richiesti: la sentenza non prevede l’obiezione di coscienza proprio perché non c’è un diritto esigibile a cui fare obiezione. Ma questa situazione di stallo non deve illudere: il suicidio medicalmente assistito, a questo punto, è a pieno titolo nell’ordinamento italiano, e non è più possibile tornare indietro. Chi aiuta qualcuno a morire in certe condizioni già ora non può essere sanzionato, e la discussione oggi riguarda solo i limiti e le modalità con cui la morte può essere somministrata.

Chi deciderà dunque i limiti e le modalità? Chi stabilirà se rimanere entro i confini tracciati dalla Consulta o andare oltre? In mancanza di una legge, a decidere sarebbero inevitabilmente i tribunali, interpretando la sentenza 242 relativamente a casi singoli che già stanno emergendo. Abbiamo letto di Mario, nome di fantasia della persona tetraplegica che da mesi chiede l’assistenza al suicidio, ma sappiamo che non è il solo. I sostenitori della morte assistita vogliono creare in tribunale precedenti che traccino la strada poi percorribile per tutti coloro che lo vorranno: una legge, a quel punto, non potrà che ratificare quanto stabilito dalle sentenze, caso per caso. Già ora, per esempio, ci sono interpretazioni "creative" del concetto di «dipendenza da sostegni vitali», intesa da alcuni giudici non solo come dipendenza dai macchinari ma anche da «tutti quei trattamenti sanitari, sia di tipo farmaceutico sia di tipo assistenziale medico o paramedico», senza i quali il malato va a morire. L’allargamento di questo concetto al di là del suo significato abituale porta, ovviamente, a proporre il suicidio di Stato per chiunque abbia una patologia cronica, indipendentemente dalla gravità del male.

È invece necessario che non siano i giudici ma il Parlamento a disegnare le leggi, con una discussione pubblica e assunzioni di responsabilità da parte di chi ci rappresenta. Dobbiamo per esempio essere consapevoli che in tutti i Paesi in cui sono in vigore leggi sull’eutanasia le morti procurate aumentano costantemente e sempre più velocemente, come mostrato anche da uno studio recente dell’Istituto Cattaneo: è successo ovunque, non c’è motivo perché non accada anche in Italia.

Cosa ne pensiamo? Se in Italia avessimo le stesse percentuali dell’Olanda, i morti per eutanasia nel 2020 sarebbero stati 30.000. La politica ci deve dire se è questa la prospettiva che vogliono per il nostro Sistema sanitario. E ci deve dire con chiarezza se l’intenzione è andare ben oltre i limiti posti dalla Consulta, come già purtroppo prevede il testo appena approvato. Nella proposta Bazoli il suicidio assistito è regolato infatti come un vero e proprio diritto esigibile: quando la persona che chiede la morte assistita rientra nei requisiti stabiliti per accedervi il Ssn ha il dovere di somministrarla, come fosse un qualunque altro trattamento sanitario.

Dobbiamo invece recuperare il disegno fedele della sentenza 242, senza ulteriori sbavature: nel nostro ordinamento non ci può essere spazio per un diritto alla morte, neppure implicito. La scelta di aiutare o no a morire deve restare in capo ai singoli medici perché continui a essere il più possibile una tragica eccezione, e non affianchi le altre offerte terapeutiche e di presa in carico, come se le terapie appropriate e la morte fossero scelte equivalenti all’interno del nostro Sistema sanitario.

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