Suicidio assistito, la conferma: nessuno obbligo per il Servizio sanitario
Dichiarando per larghi tratti illegittima la legge della Regione Toscana sull’aiuto medico a morire la Corte costituzionale ha chiarito che la sanità pubblica non è tenuta a prestare alcun servizio. Ma resta il fatto che il Parlamento non può limitarsi a eseguire quanto deciso dai giudici: la politica merita più spazio

Con la 204/25 siamo a cinque sentenze della Corte costituzionale sul “fine vita”, infarcite di una ventina di moniti al Legislatore e centinaia di considerazioni, spesso affatto coerenti. Né è finita, viste le frequenti rimessioni alla Consulta da parte dei giudici di merito.
La prima domanda sul “che fare?” va rivolta a noi tutti. È giusto che il Parlamento possa al massimo elaborare norme di dettaglio? Non stiamo forse ormai diventando un Paese a tre Camere legislative? La prima sembrerebbe quella dei “Giudici creativi”, che stabiliscono “quel che conta”, mentre Montecitorio e Palazzo Madama possono eseguire quanto leggono nelle sentenze, venendo poi nuovamente vagliati dalla Corte... Possono formarsi davvero così le norme più importanti, quelle che impattano sulla concezione dell’umano, che massimamente dovrebbero nascere dal mandato popolare che certamente i giudici non hanno?
Da parte nostra, come semplici cittadini, piccola parte del “popolo sovrano” (art. 1 Costituzione), che ha la fortuna di vedere come la Bellezza dell’accoglienza e della cura avvenga ogni giorno in tante “formazioni sociali” (art. 2), vogliamo ribadire con forza ai decisori il criterio di ragione che ci sembra più necessario: se una legge piegasse il servizio sanitario pubblico per agevolare la morte di malati, oltre a violare gli articoli 32. c. 1, e 3, direbbe alla società italiana che la vita fragile non ha senso, né dignità. Al contrario, se le strutture pubbliche saranno dedite solo alla cura dei malati rispetteranno la Speranza invocata dalle più grandi domande dell’uomo proprio nella debolezza, dimostrando il valore indisponibile dell’esistenza. Sempre.
Con questo giudizio, cosa suggerisce l’ennesima sentenza costituzionale? Intanto, una maggior prudenza all’Associazione Coscioni e a qualche governatore. Dei primi sette articoli della legge toscana solo due non hanno subìto la mannaia della Consulta. Né altre Regioni potranno fare “copia e incolla” di un testo dettato ovunque che, a tacer d’altro, invade le competenze statale sul diritto civile (par. 2.4, sent. 204) e sui Livelli essenziali di assistenza (2.6 e 8.2). Soprattutto, però, la sentenza 204 desta una seria preoccupazione per come verrà, realisticamente, interpretata dalla già creativa giurisprudenza di merito e nelle prassi territoriali, in quanto, ai par. 2.1, 2.2, 2.6, 8, sembra avallare le «prestazioni» delle «singole aziende sanitarie regionali» rese in ritenuta attuazione «dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte», che divengono più ambigui circa quel «diritto a morire» per mano pubblica (par. 8) che le sentenze precedenti avevano escluso.
Eppure, poi la prosa tentenna. Il Giudice delle leggi sembra dubitare di una tale prospettiva. Meglio: lascia spazi. Precisa per ben due volte che solo a «prima facie», dunque solo in apparenza, l’uso delle strutture sanitarie regionali per il suicidio assistito può ritenersi «tutela della salute» (par. 2.1, 2.2). Forse, guardando meglio, non si tratta affatto di “salute”... Tant’è che, qui, il par. 2.7 non invoca più appena i princìpi stabiliti dalla stessa Corte ma quelli «fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dalla legislazione statale». E fra questi, a oggi, non c’è affatto la (illogica) possibilità che il Servizio sanitario nazionale agevoli la morte, rovesciando il proprio compito istituzionale di curare sempre (art.1 legge 833/78).
Così, fra le righe, sembra trovar spazio un diverso «appello» al legislatore. Il par. 4 vieta di «cristallizzare» le sentenze della Consulta, proprio perché «suscettibili di modificazioni» legislative (cfr. anche 2.2 e 11.2). Il par. 5 ribadisce, richiamando la sentenza 242/19, che «non sussiste un obbligo di procedere al suicidio assistito in capo ai medici, restando affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato». Il par. 7 si oppone a procedure vincolanti, l’8 cassa la previsione di imputare la prestazione di aiuto al suicidio nell’orario di un medico del Ssn, ribadendo (8.4) che non c’è mai una «erogazione» obbligatoria da parte dello stesso Ssn. Il 2.3 vieta alle Regioni di modificare i requisiti della 242/19, perché prerogativa del legislatore penale. Insomma, il Ssn può attendere.
Tant’è che le «prestazioni necessarie» evocate al par. 2.2 sembrerebbero circoscritte, al più, alla verifica passiva dei requisiti, nonché a quei dispositivi solo «eventualmente occorrenti» negli eccezionali casi limite della sentenza 132/24 (così al par. 8).
Di certo, al par. 8.1 si chiede al legislatore di «evitare», «con ogni misura», i rischi di una «minor tutela della vita», che «il suicidio assistito crea» verso «le persone più deboli e vulnerabili, che potrebbero essere indotte a farsi anzitempo da parte». Speriamo che, finalmente, quest’ultima diventi, senza se e senza ma, la sfida su cui tutti, a partire dai decisori, si sentano convocati.
Domenico Menorello è Coordinatore network associativo “Ditelo sui tetti” Componente Comitato nazionale per la Bioetica
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