Per la scuola è tempo di part time
martedì 13 marzo 2012
   Appuntamento con il part time per i docenti nelle scuole pubbliche. Entro giovedì 15 si può scegliere di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) con effetti dal prossimo primo settembre, anno scolastico 2012/2013. La riduzione del servizio è concessa per un minimo di due anni scolastici e si estende alle attività accessorie e complementari della cattedra. Dopo i due anni si può richiedere il ritorno al tempo pieno. Il docente part time può svolgere un’altra attività lavorativa, a condizione che questa non entri in conflitto di interesse con gli obblighi di servizio e che ne sia data comunicazione al dirigente scolastico entro 15 giorni dall’inizio della stessa attività. Il part time interessa il personale di ruolo, anche di prima nomina, e i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i docenti di religione, laici e religiosi. Il trattamento giuridico ed economico col part time prevede che la retribuzione si riduca in proporzione al servizio svolto. Resta immutato il periodo delle ferie; una riduzione si verifica solo in caso di part time orizzontale (riduzione di orario tutti i giorni). Il part time si conclude in ogni caso non appena maturato il diritto al pensionamento. Così dispone la recente circolare n. 2 del Ministero p.a. Tuttavia per il personale della scuola restano in vigore i termini speciali sulla cessazione dal servizio. Indicazioni specifiche saranno fornite dal Miur.Novità pensioni. Di norma la riduzione dell’orario di servizio nella scuola non supera il 50%. Per i casi di percentuale diversa e sui relativi effetti previdenziali, è intervenuta la sentenza della Cassazione 30662/30.12.2011. Secondo la Corte, i dipendenti pubblici che scelgono il part time e maturano il diritto alla pensione di anzianità, devono riscuotere un assegno mensile ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro. In altre parole, la pensione deve essere decurtata esattamente quanto il lavoro effettivamente prestato. Aggiunge la Corte «pur se ne sia derivato un importo inferiore al 50% di quello effettivamente maturato».Ancora la Cassazione (sent. 26869/2011) chiarisce il regime di cumulo della retribuzione part time con la pensione di anzianità. Una norma speciale (legge 662/1996) consentiva ai dipendenti pubblici passati al part time (non meno di 18 ore settimanali) di cumulare contemporaneamente la pensione di anzianità al compimento dei 60 anni di età. In seguito, è stato abolito il divieto di cumulo integrale della pensione di anzianità con redditi da lavoro autonomo o dipendente, ma la regola originaria continua a valere per il settore del pubblico impiego. I due trattamenti sono pertanto cumulabili solo in misura parziale di modo che la somma di pensione e retribuzione ridotta col part time non può superare in ogni caso l’ammontare della retribuzione che spetterebbe al dipendente qualora svolgesse la stessa attività a tempo pieno.
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