Nuovi sostegni ai lavoratori oncologici
Chi si trova ad affrontare situazioni difficili, come le sofferenze causate da patologie oncologiche, sa bene che oltre all’opera dei medici e degli specialisti, vi sono altri aspetti della vita quotidiana che necessitano di un sostegno e di una atten-zione particolare. A questo mira la nuova legge 106 del 18 luglio scorso che, alle tutele già in vigore per i pazienti oncologici, aggiunge nuove misure a sostegno dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici affetti da tumori. Sono interessati i di-pendenti pubblici e privati affetti da neoplasie, oppure da malattie invalidanti o croniche o anche rare, che comportano una invalidità pari o superiore al 74 %. Necessaria una certificazione introduttiva del medico di base o del medico specia-lista di una struttura pubblica, o privata accreditata col Servizio Sanitario Nazionale. Fatti salvi migliori trattamenti previsti dal contratto di lavoro, la nuova legge in-troduce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma senza retribuzione. Sono invece retribuiti i permessi per effettuare visite, esami strumentali e cure mediche. I lavoratori hanno inoltre diritto a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi, da utilizzare dopo la scadenza delle altre assenze già consentite nello specifico (malattia, infortuni, ecc.) con o senza retribuzione. Questo congedo spetta anche ai dipendenti con un figlio minorenne affetto da malattia oncologia in fase attiva o nei controlli preventivi (follow up). Il “congedo oncologico” non è computabile nell’anzianità di servizio né per i trat-tamenti della previdenza. Apre perciò una parentesi vuota nel rapporto di lavoro con tutti i suoi effetti. Tuttavia è consentito riscattare a proprio carico il periodo di congedo versando i relativi contributi, calcolati con le norme della prosecuzio-ne volontaria. Si attende ora dall’Inps l’emanazione di una apposita circolare con le necessarie indicazioni operative, nel rispetto dei requisiti richiesti per i versa-menti volontari attualmente in vigore: avere almeno 5 anni di contributi obbliga-tori complessivi, oppure almeno 3 anni negli ultimi cinque che precedono la do-manda di prosecuzione. Gli importi da versare (pari al 33% dell’ultima retribuzio-ne e completamente deducibili dal reddito) sono ampiamente illustrati dall’Inps nella circolare n. 58 del 14 marzo scorso © riproduzione riservata
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