Occorre valutare con attenzione la recente sentenza 115 del 21 luglio della Corte Costituzionale, che riconosce il congedo di paternità anche in una coppia di donne registrata negli atti dello stato civile. La sentenza apre il campo ad altre applicazioni, iniziando dal tema della paternità, ora condensato dall’Inps nel messaggio 2450 del 7 agosto. La sentenza si esprime attribuendo il congedo di paternità obbligatorio «alla lavoratrice, genitore “intenzionale”, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile». Pertanto la «madre intenzionale» – così riassume l’Inps – è legittimata al congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi o di 20 giorni per un parto plurimo. Ne consegue che anche per la madre intenzionale è richiesta una domanda di congedo al proprio datore di lavoro, il quale provvede anche all’anticipazione dell’indennità economica per conto dell’Istituto. E quindi la domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’Inps solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Invece le dipendenti di pubbliche amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto di previdenza alcuna competenza in merito. In ogni caso, sia per il congedo sia per l’indennità, occorre il requisito di “genitore” registrato negli atti dello stato civile. Infatti la Corte ammette che la madre intenzionale (la donna che non ha partorito) è equipa-rabile alla figura paterna di una coppia eterosessuale, ferma poi restando la tutela della maternità per la lavoratrice «madre biologica». La nuova sentenza potrebbe (o dovrebbe) avere riflessi anche per la pensione. Il requisito anagrafico di «genitore» – che è diverso da «genitrice» ed è espressione di una differenza di genere – comporta l’applicazione di requisiti pensionistici che in diversi casi la legge differisce per sesso biologico. Si possono aprire discussioni e interpretazioni sul punto. Ma la coerenza richiede che chi si avvale del congedo di paternità non debba pretendere anche il pensionamento di favore per il genere femminile, come “opzione donna”, oppure la contribuzione ridotta di un anno per accedere alla pensione anticipata ecc. Diritti che spettano invece alla «madre biologica».
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