“Cumulo” Inps, giro di boa al 1996

September 15, 2025
Tutti i lavoratori dipendenti, gli autonomi, i collaboratori e i liberi professionisti hanno diritto al cumulo gra-tuito dei contributi versati in gestioni previdenziali diverse, a condizione che i periodi interessati, di qualsia-si durata, non siano in alcun modo coincidenti. Nel panorama della previdenza il “cumulo” dei contributi (che è diverso dalla “ricongiunzione” e dalla “totalizzazione”) è una misura universale che accoglie anche i ministri di culto, contrariamente a un rigido parere dell’Inps. Sulla materia l’Istituto ha pubblicato il mes-saggio 2053/2020 denso di chiarimenti e precisazioni. Tuttavia, all’interno delle operazioni di cumulo, è determinante verificare l’assenza di contributi fino al 31 dicembre 1995, seguita dalla presenza di versamenti dal 1996 in poi. È questa la condizione che comporta la liquidazione obbligatoria della pensione col calcolo contributivo. Gli anni 1995/1996 fanno la differenza, di qui anche la distinzione tra “cumulo nuovi iscritti” e “cumulo vecchi iscritti” per i quali vale ancora il cal-colo retributivo oppure misto. Per i nuovi iscritti post 1996 le regole (Inps circ. 103/2017) dispongono che, solo ai fini del diritto alla pensione, si possono unire periodi accreditati presso le Casse professionali. Non valgono invece per aumentare la misura dell’assegno da cumulo. La materia tuttavia deve tener conto di quanto disposto in autonomia da ogni singola Cassa professionale. In quanto soggetti al calcolo contributivo, gli interessati al cumulo possono accedere solo alla pensione di vecchiaia osservando, in alternativa, i seguenti requisiti che sono identici a quelli previsti per i normali assi-curati dopo il 1996: a) 67 anni di età, 20 anni di contribuzione e un importo maturato superiore all’assegno sociale, detto “importo soglia”. b) 24 anni di età, 20 anni di contributi effettivi, importo soglia di 3 volte l’assegno sociale, ridotto per le donne con uno, due o più figli. c) 71 anni di età e 5 di contributi, senza im-porto soglia. Di fatto, non accedono alla pensione anticipata con almeno 41/42 anni di contributi perché, partendo dal 1996, li raggiungeranno solo dal 2037 in avanti. L’Inps segnala che i requisiti devono essere accertati dalla gestione pensionistica presso la quale l’interessato risulta iscritto al momento della presentazione della domanda di pensione in cumulo. © riproduzione riservata

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