Parrocchie, sport e pensione
venerdì 8 aprile 2011
Un'ampia tutela previdenziale per le migliaia di dilettanti che affollano i campi sportivi delle parrocchie ed altre strutture religiose. Lo prevede un disegno di legge (1437/C), ora in esame alla Camera, che colmerà un vuoto normativo in materia di regolamentazione delle prestazioni lavorative tra gli sportivi e le società e le associazioni del settore.
Finora solo agli sportivi professionisti è stata riservata una propria gestione pensionistica, gestita dall'Enpals, l'ente di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Accanto a questi, la nuova legge prevede di inserire nello specifico Fondo pensioni Enpals anche gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i maestri e tecnici, i direttori sportivi e i direttori tecnici, i preparatori atletici, che non siano professionisti ma che pratichino lo sport da dilettanti, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto. In queste condizioni, l'iscrizione all'Enpals diventa obbligatoria e viene superata ogni discriminazione tra settori sportivi tutelati o non tutelati dalla previdenza sociale. Una separazione che ha dato origine, negli ultimi anni, ad un crescente contenzioso con le Federazioni sportive, suscitate anche da una non facile demarcazione tra il "dilettante" e il "professionista".
Contributi e pensioni. Inevitabilmente, il percorso agonistico degli sportivi dilettanti è più breve ed intermittente rispetto ad altre attività. Ecco, quindi, che il regime previdenziale ricalca per grandi linee quello dell'Inps. I contributi necessari per la pensione Enpals di vecchiaia o di invalidità sono inizialmente previsti per il 9,11% a carico del datore di lavoro, cioè della società o associazione sportiva dilettantistica che in genere, pur in forma autonoma e distinta, affianca le attività pastorali della parrocchia; la quota a carico dello sportivo è invece la stessa di tutti i lavoratori dipendenti. In seguito, il contributo del datore di lavoro salirà, ogni anno, di due punti fino a raggiungere il livello in vigore nell'assicurazione generale.
La pensione, con un minimo di 20 anni di contributi giornalieri, si matura (sistema retributivo) a 47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini, con le stesse modalità e le altre condizioni in atto per i professionisti. L'attività sportiva svolta prima della nuova legge può essere riscattata, ai fini della pensione, con onere a totale carico dell'interessato. La domanda di riscatto dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove norme.
Al settore dilettantistico sono estese anche le disposizioni per la tutela e il sostegno della maternità. In particolare, un'indennità giornaliera di maternità per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, pari a quella riconosciuta alle lavoratrici autonome.
Riguardo agli infortuni, il dpcm del 20.12.2010 ha reso obbligatoria l'assicurazione per tutti gli sportivi indistintamente.
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