Nuovo contratto per i sacristi
giovedì 6 gennaio 2005
I sacrestani delle 8000 parrocchie italiane hanno un nuovo contratto di lavoro. L'accordo collettivo nazionale, valido per il triennio 2005-2007, è stato firmato il 13 dicembre scorso tra la Faci (Federazione tra le associazioni del clero in Italia), in rappresentanza dei datori di lavoro, e la Fiudacs (Federazione italiana unioni diocesane addetti al culto/sacristi) in rappresentanza dei lavoratori. Il contratto è operativo dal 1° gennaio 2005. La principale novità dell'accordo riguarda la rivalutazione delle retribuzioni. Il compenso mensile è stabilito in 1.000 euro per il 2005, in 1.025 euro per il 2006, in 1.050 per il 2007. Se il sacrista svolge il servizio a tempo parziale, la paga oraria è pari ad 1/195 della retribuzione mensile. Il part time è ammesso solo con un minimo di dieci ore settimanali. Sono state aggiornate anche le mansioni che il sacrestano (e qualche rara sacrestana) è tenuto a svolgere: a) la preparazione delle funzioni liturgiche e degli incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa e «nelle sue pertinenze»; b) la custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre; c) la pulizia ordinaria della chiesa, della sacrestia e delle «pertinenze», in misura proporzionata ai mezzi a disposizione. Altri aggiornamenti contrattuali riguardano le ferie (26 giorni lavorativi e altri 4 in corrispettivo delle festività soppresse) da utilizzare preferibilmente in due distinti periodi dell'anno. Tali periodi devono essere concordati, tenendo conto sia delle esigenze di servizio sia di quelle personali, entro il 31 gennaio di ciascun anno. è fatta salva ogni altra condizione retributiva e contrattuale di miglior favore per il sacrista. Le eventuali controversie di lavoro sono demandate all'arbitrato concorde degli incaricati locali della Faci e della Fiudacs. Oltre i 65 anni. I 65 anni compiuti consentono al sacrestano di ottenere la pensione di vecchiaia. Il raggiungimento dell'età pensionabile non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, come invece alcuni ritengono. La fine del servizio può avvenire, secondo le norme comuni, solo per licenziamento o per dimissioni (con un preavviso scritto di due mesi inviato per raccomandata) oppure per accordo col datore di lavoro. Il nuovo contratto introduce, a carico del sacrista, un particolare motivo di risoluzione immediata del rapporto di lavoro: la diffusione di notizie riservate, conosciute in ragione del servizio, riguardanti l'attività pastorale e il ministero sacro svolto nella chiesa. Tutti i provvedimenti contrattuali e disciplinari che investono la figura del sacrestano competono esclusivamente al parroco, quale rappresentante legale della parrocchia. Solo il parroco può esercitare le funzioni dell'ente datore di lavoro (la parrocchia), essendo esclusa ogni competenza sulla materia dei diversi organismi parrocchiali (consiglio pastorale, affari economici ecc.).
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