Maternità, diritti validi nella Ue
martedì 1 giugno 2004
Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno diritto ad usufruire dei benefici statali in sostegno della maternità e della paternità alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Rispettando, in particolare, il requisito della residenza in Italia, anche gli stranieri possono ottenere l'assegno di maternità dello Stato, l'assegno di maternità del Comune, l'assegno del Comune per il secondo figlio.
Con l'ingresso nell'Unione di altri 10 Paesi (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria) si è posto il problema dell'applicazione degli assegni italiani di maternità ai nuovi membri europei. La soluzione adottata dall'Inps, resa nota in un messaggio del 25 maggio scorso, prevede che i cittadini dei nuovi Paesi possono accedere ai trattamenti italiani collegati alle nascite, alle adozioni o agli affidamenti, a condizione che siano avvenuti dopo il 1° maggio 2004, data ufficiale di allargamento dell'Unione.
Gli eventi di maternità verificatisi in data anteriore al 1° maggio 2004 non potranno pertanto trovare accoglimento - precisa l'Istituto - anche se non risultino scaduti, alla stessa data del 1° maggio, i termini di presentazione delle richieste.
Assegni familiari. Per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, l'assegno familiare del Comune (alle famiglie con almeno tre figli minori di cittadini comunitari, residenti in Italia) spetta anche ai cittadini dei nuovi Paesi, a partire dal 1° maggio 2004, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti (reddito familiare non superiore a quello del redditometro). La richiesta dell'assegno per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2005, sempre che alla data della domanda gli interessati siano in possesso di tutti i requisiti relativi al beneficio.

Paesi extraeuropei. Il calcolo della pensione per i lavoratori italiani distaccati in paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi in materia di assicurazioni sociali, è effettuato in base ai contributi previdenziali calcolati su retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni, valide anche per le imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono aggiornate ogni anno con decreto ministeriale.
Il decreto per il 2004 presenta, come novità, l'introduzione di specifiche fasce di retribuzione per i lavoratori dipendenti da industrie dell'edilizia operanti all'estero. I versamenti contributivi dell'anno in corso relativi a tutte le categorie di lavoratori, se effettuati ancora sulle retribuzioni del 2003, potranno essere regolarizzati senza sanzioni, entro il prossimo 16 giugno, applicando le aliquote ordinariamente dovute per il lavoro in Italia.
Svizzera. Ai lavoratori italiani distaccati in Svizzera non sono più applicabili i precedenti accordi italo-svizzeri né il sistema dei contributi convenzionali. Gli interessati sono pertanto soggetti alle assicurazioni sociali secondo le regole italiane.
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