mercoledì 26 febbraio 2014
Jobs Act a marzo: la riforma e ciò che già c’è.
di Tiraboschi - Riccardi
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Nell’agenda del governo, la questione campeggia alla pagina del mese di marzo, sotto il titolo impegnativo di "Jobs Act". La riforma del lavoro che il nuovo governo si appresterebbe a varare ha al centro un nuovo contratto unico di inserimento. Ancora da precisare in molti dettagli decisivi, ma con alcuni caratteri già definiti: rivolto ai giovani, a tempo indeterminato, con la possibilità però di interrompere il rapporto nei primi tre anni. In pratica, verrebbe sospesa l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il lavoratore licenziato, oltre a ricevere un indennizzo economico, verrebbe affidato a una rete di servizi di ricollocamento verso un nuovo impiego, attivata anche grazie al contemporaneo ripensamento degli ammortizzatori sociali.Ma è davvero necessario introdurre un nuovo contratto di ingresso per i giovani dopo appena un anno dalla eliminazione, da parte della riforma Fornero, dei contratti di inserimento della legge Biagi? Non esiste già un contratto – l’apprendistato – che prospetta l’inserimento al lavoro dei giovani in termini non solo di flessibilità, ma anche di ottimale incontro tra domanda e offerta di lavoro, funzionale ai fabbisogni professionali delle imprese?La scelta di orientarsi verso un contratto unico intende rispondere da un lato al dramma di una disoccupazione giovanile arrivata oltre il 40% e dall’altro al fenomeno del precariato, cercando di indirizzare le assunzioni verso un unico canale a tempo indeterminato. Secondo l’ultimo monitoraggio dei flussi occupazionali, infatti, i contratti "standard" sono calati ad appena il 15,4% delle assunzioni, il 5,9% sono le collaborazioni a progetto, mentre la gran parte delle assunzioni, il 69,3%, avviene con contratti a termine. Alla base delle scelte resta la convinzione che la (troppa) varietà delle forme contrattuali concorra al fenomeno del precariato. Si ipotizza dunque di cancellare alcune tipologie di lavoro e di limitare fortemente i contratti a termine. Come "contropartita" di flessibilità, alle aziende verrebbe appunto offerta la possibilità di interrompere il rapporto con un costo certo e senza contenziosi.
Un film già visto con la legge Fornero che ha compresso la già limitata propensione delle imprese ad assumere e che non tiene conto del pluralismo e della estrema varietà dei modi di lavorare che certo non possono essere ingabbiati in un unico schema giuridico tanto suggestivo in termini teorici quanto potenzialmente deleterio in chiave di applicazione pratica. Del resto molte ricerche hanno riconosciuto che il problema del precariato giovanile non deriva tanto dal numero delle forme contrattuali esistenti, quanto piuttosto da un lato dai comportamenti opportunistici sul piano economico e normativo dei datori di lavoro e dall’altro dal difficile incontro tra competenze, titolo di studio e fabbisogni delle aziende. Quest’ultimo problema è confermato dalle rilevazioni di Unioncamere, secondo cui le imprese continuano a lamentare la difficile reperibilità di molte figure professionali. Riguardo invece ai comportamenti opportunistici dei datori di lavoro, è interessante notare ciò che è accaduto con la nuova regolamentazione dei tirocini. L’obbligo di corrispondere una remunerazione minima ha finito per far assomigliare anche lo stage formativo a un vero e proprio contratto di lavoro, una sorta di mini-job per giovani. Un’occasione che le imprese si sono subito affrettate a "sfruttare", sentendosi pienamente autorizzate a chiedere agli stagisti, in cambio di qualche centinaia di euro al mese, vere e proprie prestazioni lavorative.Ma se si riconosce che i nodi da affrontare per combattere la disoccupazione giovanile attengono soprattutto ai tre fattori appena ricordati – costi, flessibilità normativa e gap formativo – il Paese dispone già dello strumento più adatto per rispondervi: appunto il contratto di apprendistato. Nelle sue tre forme – per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione; professionalizzante; di alta formazione – l’apprendistato offre infatti una gamma di risposte efficaci a diversi bisogni. Dei giovani anzitutto: da quelli che hanno abbandonato la scuola e possono così completare il percorso scolastico, a coloro che intendono imparare sui banconi un mestiere o una professione. Fino a quei ragazzi che, lavorando, possono completare un percorso di istruzione di alto livello, con la laurea o un master, sfruttando a pieno pure le competenze acquisite "on the job". Sul piano normativo i contratti di apprendistato, di durata variabile tra 6 e 42 mesi, sono già a tempo indeterminato, pur prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di non confermare l’assunzione alla conclusione del periodo di formazione. L’apprendistato è poi particolarmente conveniente sul piano economico, prevedendo la possibilità di sottoinquadramento salariale dei lavoratori e una netta decontribuzione. Soprattutto, però, l’apprendistato è la tipologia contrattuale che meglio può garantire alle imprese la possibilità di formare e qualificare il personale secondo i propri fabbisogni.
Non a caso in Germania – dove l’apprendistato e il sistema duale di alternanza tra scuola e lavoro sono particolarmente diffusi – il livello di disoccupazione giovanile è inferiore all’8% e soprattutto non si discosta molto dal dato generale (5,1%), mentre in Italia il tasso di giovani senza lavoro (41%) è oltre il triplo di quello relativo alla disoccupazione in generale (12,7%). Più che ideare un nuovo contratto unico a tutele crescenti, dunque, meglio sarebbe puntare con decisione a rafforzare l’apprendistato come canale di accesso privilegiato per i giovani al mondo del lavoro. E interrogarsi seriamente sulle cause che ancora oggi – dopo due importanti riforme – ne limitano il ricorso da parte delle imprese ad appena il 3% delle assunzioni. Può essere che, in taluni casi l’applicazione pratica dell’apprendistato sia frenata da un eccesso di formalismo e di burocrazia, come denunciano alcune associazioni datoriali. Soprattutto, però, l’apprendistato ancora non funziona perché manca un sistema di integrazione scuola-lavoro entro cui collocarlo. Sullo sfondo pesa poi il pregiudizio sulla valenza formativa del lavoro e l’eccesso di attenzione ai profili formali e contrattuali, quando invece l’apprendistato è una esaltazione del profilo soggettivo del lavoro e cioè la relazione tra un giovane e un adulto che lo introduce ai segreti del suo mestiere. Impossibile avere apprendisti se il sistema produttivo e la società in generale non sono più dotate di "maestri" e di robusti percorsi di orientamento nelle scelte educative e professionali.
Il contratto unico è un ottimo slogan, ma alla prova dei fatti potrebbe rivelarsi come l’ennesima falsa risposta al dramma di una generazione oggi senza futuro, anche a causa della crisi dell’intero sistema educativo. Una generazione di giovani alla quale va invece restituito l’orgoglio del fare, di crescere come persone lavorando, assieme alla certezza che lo studio e l’impegno sono l’unica garanzia di un’occupazione che non dipende da leggi e incentivi, ma prima di tutto da competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.
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