martedì 17 novembre 2015
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I cittadini stranieri (extracomunitari) con handicap uditivo (sordi) hanno diritto alla pensione d’inabilità e alla cosiddetta 'indennità di comunicazione', anche se sono privi di carta di soggiorno. A stabilirlo è la sentenza n. 230 della Corte costituzionale depositata l’11 novembre, ritenendo che per aver titolo alle prestazioni è sufficiente la loro regolare presenza in Italia.Dopo l’indennità di accompagnamento (sentenza n. 306/2008 e n. 40/2013), la pensione di inabilità (sentenza n. 11/2009 e n. 40/2013), l’indennità speciale per ciechi (sentenza n. 40/2013), l’assegno mensile d’invalidità (sentenza n. 187/2010) e l’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011), dunque, la corte è stata chiamata a giudicare ancora una volta in merito all’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19 della legge n. 388/2000, la Finanziaria 2001. Stavolta il giudizio riguarda la parte in cui la predetta norma « subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione». Come in tutti i precedenti casi, la corte ritiene ovviamente del tutto fondata la questione d’illegittimità che nello specifico riguarda le seguenti prestazioni riconosciute ai sordi civili:a)    pensione d’inabilità, oggi attribuita dall’età di 18 anni. È pari a 279,75 euro a mese (per 13 mesi), in presenza di un reddito non superiore a 16.532,10 euro;b)    indennità di comunicazione, oggi attribuita a qualunque età nell’importo di euro 253,26 al mese per 12 mesi, senza condizione di reddito.Con il citato comma 19 dell’art. 80, la Finanziaria 2001 ha ammesso alle predette prestazioni, dal 1° gennaio 2001, gli stranieri extracomunitari a condizione che fossero titolari di carta di soggiorno. Quest’ultima, si ricorda, è stata poi sostituita dal “permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo” che il cittadino straniero può richiedere, per sé stesso e per i propri familiari, qualora sia in possesso dei seguenti requisiti: •    soggiorno in Italia da almeno cinque anni in regola con il permesso di soggiorno;•    reddito non inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale (5.830,76 euro nel 2015). Per la corte questa parte della disposizione non è legittima. Le ragioni, spiega nella sentenza, sono le stesse della precedente sentenza n. 40/2013 con cui ha dichiarato non costituzionale la stessa norma con riferimento all’indennità di accompagnamento. Ciò che non è legittimo, per la corte, anche in questo caso, è sempre la presenza del requisito della carta di soggiorno, che porta a una discriminazione e disparità di trattamento. Come allora, anche adesso la corte osserva che «nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
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