lunedì 3 aprile 2017
La misura riguarda le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto 57 anni d’età (se dipendenti, 58 anni se autonome) e maturato 35 anni di contributi
Opzione donna sulle pensioni
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Le donne che entro il 31 dicembre 2015 hanno compiuto 57 anni d’età (se dipendenti, 58 anni se autonome) e maturato 35 anni di contributi, possono mettersi in pensione, se optano per il calcolo di tutta la pensione esclusivamente con la regola contributiva. Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 1182/2017, illustrando le novità della legge di Bilancio 2017 sulla cosiddetta «opzione donna».

Si tratta della misura che consente alle lavoratrici donne, sia appartenenti al settore pubblico che privato, e sia titolari di rapporto di lavoro dipendente sia autonomo, di andare in pensione prima, rispetto ai requisiti ordinari, ma alla fondamentale condizione di dovere optare per il calcolo della pensione (di tutta la pensione) con il sistema contributivo (queste donne, invece, in via di principio, hanno diritto in parte al calcolo della pensione con la regola retributiva).

Questa facoltà è stata introdotta dalla legge n. 243/2004 (cosiddetta riforma delle pensioni Maroni) in via sperimentale, cioè per una durata limitata fino al 31 dicembre 2015. Secondo la prima interpretazione dell’Inps, entro la predetta data occorreva che si verificasse l’erogazione della pensione (posticipata di 12/18 mesi rispetto all’epoca di maturazione dei requisiti, per effetto della “finestra mobile”). La legge n. 208/2015, invece, ha precisato che la facoltà può essere esercitata anche dalle donne che entro il 31 dicembre 2015 maturano l’anzianità contributiva di almeno 35 anni (nel settore pubblico bastano 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età non inferiore a 57 anni e tre mesi per le dipendenti e 58 anni e tre mesi per le autonome (i tre mesi in più sono dovuti a primo aggiornamento della “speranza di vita”, decorrente dal 1° gennaio 2013), indipendentemente dal fatto che entro la stessa data del 31 dicembre 2015 avvenga l’effettiva erogazione della pensione. Infine, la legge di Bilancio del 2017 ha esteso la facoltà alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non hanno maturato il requisito anagrafico (età) solo per effetto degli incrementi della speranza di vita (ma ha lasciato fermi questi incrementi ai fini della presentazione della domanda di pensione).


Tutto quanto premesso nella traduzione pratica significa che l’opzione donna è consentita a chi abbia maturato, entro il 31 dicembre 2015:
a) almeno 35 anni di contributi (si ripete che nel settore pubblico bastano 34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
b) l’età di 57 anni (58 anni se lavoratrici autonome).
Tuttavia, il diritto a richiedere la pensione scatta all’età di:
a) 57 anni e 7 mesi, per le lavoratrici dipendenti,
b) 58 anni e 7 mesi alle autonome,
cioè considerando gli incrementi della speranza di vita (ce ne sono stati due: 3 mesi nel 2013, come già detto, e altri 4 mesi nel 2016).
Infine, l’effettiva erogazione della pensione avverrà tenendo conto della “finestra mobile”, cioè una volta trascorso un ulteriore periodo di:
a) 12 mesi dal giorno di compimento dei 57 anni e 7 mesi nel caso di lavoratrici dipendenti;
b) 18 mesi dal giorno del compleanno dei 58 anni e 7 mesi nel caso di lavoratrici autonome.

Qualche esempio.
La lavoratrice dipendente che a dicembre 2015 ha compiuto 57 anni e vanta 35 anni di contributi entro il 31 dicembre dello stesso anno può mettersi a riposo, mediante opzione per il calcolo contributivo della pensione, per incassarla a partire dal 1° agosto 2017.
La lavoratrice autonoma che a dicembre 2015 ha compiuto 57 anni e vanta 35 anni di contributi entro il 31 dicembre dello stesso anno può mettersi a riposo, mediante opzione per il calcolo contributivo della pensione, per incassarla a partire dal 1° febbraio 2018.



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