martedì 4 marzo 2014
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Quest’anno i lavoratori accessori possono lavorare per otto voucher in più rispetto all’anno scorso, per tre buoni in più se il lavoro occasionale è prestato a favore di imprese e professionisti. L’Inps infatti ha rivalutato i limiti annui dei compensi che, nella generalità dei casi, sono passati da 6.666 a 6.740 euro lordi (otto buoni in più del valore di 10 euro), mentre per le ipotesi di prestazioni rese a f favore di imprese e professionisti da 2.666 a 2.690 euro (tre i buoni in più del valore di 10 euro). Dopo la liberalizzazione effettuata con la riforma Fornero (legge n. 92/2012) e con le successive modifiche normative (dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012 e soprattutto dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013), le “prestazioni di lavoro accessorio” sono qualificate come attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5mila euro nel corso di un anno solare. Per la legittimità di tali prestazioni occasionali, pertanto, non c’è più un riferimento a causali soggettive e oggettive come avveniva nel passato, cioè a categorie di prestatori e a settori di attività che consentivano di far ricorso a tali prestazioni. Per la loro legittimità, adesso è necessario e sufficiente che le prestazioni occasionali vengano retribuite entro il limite di 5mila euro nell’anno solare con riferimento al singolo lavoratore e a prescindere dal numero di committenti. Questo in via generale. Nel caso specifico di committenti qualificabili come imprese o professionisti, inoltre, occorre tenere conto di un secondo limite di legittimità: oltre al rispetto dei 5mila euro, sempre nell’anno solare, non si può andare oltre i 2mila euro di voucher a favore (stavolta) del singolo committente, cioè del professionista o dell’azienda. I limiti quantitativi (5mila e 2mila euro) sono dunque oggi gli unici elementi di qualificazione del lavoro occasionale: se e quando rispettati, bastano da soli a garantire la legittimità delle prestazioni. Come già era previsto nella vecchia disciplina (Inps circolare n. 49/2013) i tetti massimi valgono per anno solare e sono da intendere come ricavo effettivo del lavoratore, cioè al netto di quel 25% di oneri che per ogni voucher è destinato a Inps (13%), Inail (7%) e al concessionario dei voucher (5%). Pertanto rispettivamente ai limiti di 5mila e 2mila euro, il valore «nominale» massimo dei buoni diventa 6.666 e 2.666 euro. La riforma Fornero ha previsto che tali limiti siano rivalutati annualmente in base all’indice Istat. Poiché quest’indice è per l’anno 2014 pari a 1,1 per cento, l’Inps ha provveduto a rideterminare gli importi da prendere a riferimento per l’anno 2014 nelle seguenti misure:a)    generalità dei committenti: limite lordo 6.740 euro (6.666 euro nel 2013), limite netto 5.050 euro (5.000 euro nel 2013);b)    committenti imprese e professionisti: limite lordo 2.690 euro (2.666 euro nel 2013), limite netto 2.020 euro (2.000 euro nel 2013).La conversione del MilleprorogheSi segnala, infine, che, nel corso del dibattito al Senato sulla conversione del Milleproroghe (dl n. 150/2011), è stata introdotta una nuova disposizione che proroga per l’anno 2014 la possibilità d’impiego tramite i voucher ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali (Aspi, cassa integrazione, mobilità e via dicendo) da parte di tutti i committenti inclusi gli enti locali. La proroga è diventata operativa con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 della legge n. 15/2014. In tal caso l’impiego dei lavoratori tramite voucher è possibile fino a un massimo di 3mila euro netti, ossia 4mila euro lordi, e non è prevista rivalutazione.
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