martedì 2 giugno 2020
È cumulabile con le misure a sostegno della povertà fino a un massimo di 500 euro. Domande entro il 15 luglio
Una colf a lavoro

Una colf a lavoro - Ansa

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Il bonus domestici può integrare l’eventuale reddito o pensione di cittadinanza già percepito o il nuovo reddito di emergenza, ma fino all’importo di 500 euro mensili. A precisarlo, tra l’altro, è stato l’Inps aggiungendo che il bonus, introdotto dal decreto legge n. 34/2020 (dl Rilancio), oltre che direttamente dal lavoratore (on line sul sito Inps) può essere richiesto anche tramite patronati o chiamando il Contact Center. L’indennità è destinata a colf e badanti e, più in generale, ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

• avere, al 23 febbraio, un contratto di lavoro domestico attivo e iscritto all’Inps; i contratti di lavoro utili sono quelli la cui instaurazione non è stata negata dall’Inps per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sul lavoro domestico;

• durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi al 23 febbraio, superiore a 10 ore settimanali (fanno fede le comunicazioni inviate all’Inps dal datore di lavoro sempre entro la data del 23 febbraio, per evitare modifiche in corso d’opera, magari al solo fine di consentire al domestico di percepire l’indennità);

• non titolarità di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità;

• non titolarità di altro tipo di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con sola eccezione del contratto intermittente (o a chiamata);

• non aver percepito o percepire indennità o altre prestazioni legate all'emergenza Covid-19 (eccetto il Rem).

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ricevere il bonus i lavoratori regolarizzati, in base alla sanatoria operativa da questa settimana (introdotta sempre dal decreto Rilancio, consente l’emersione di rapporti di lavoro in nero e la legalizzazione della presenza in Italia di cittadini extracomunitari senza valido permesso di soggiorno. Le domande si presentano nella finestra temporale dal 1° giugno al 15 luglio. Il bonus è cumulabile con le misure a sostegno della povertà fino a un massimo di 500 euro. Si tratta, in particolare, del Rdc, della Pdc e del nuovo Rem che, dunque, qualora percepiti per un importo inferiore ai 500 euro saranno integrati fino a tale limite (cioè a “integrazione”). La domanda si presenta molto semplice da compilare. Oltre ai propri dati, occorre avere a disposizione un codice Iban, intestato al richiedente, sul quale verrà accreditato l'importo che spetta in caso di esito positivo della domanda. In alternativa può essere scelta la modalità del pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali in Italia. Se non si dispone di una residenza in Italia occorre indicare in domanda anche il proprio domicilio in Italia. La presentazione della domanda è attestata dall’emissione di una ricevuta con numero identificativo, che non è però un numero di protocollo, e il riferimento della sede Inps di competenza. Ciò perché la protocollazione vera e propria avviene in un secondo momento, al termine della quale è inviata al richiedente una notifica per avvisare che ricollegandosi alla sezione “Consultazione pratica e pagamenti” potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede Inps.

Infine, si ricorda che per il bonus è stanziato il limite di spesa di 460 milioni di euro, raggiunto il quale l’Inps non potrà più approvare ulteriori domande.

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