lunedì 22 aprile 2013
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Anche i dipendenti solo “sospesi” dal lavoro, in caso di crisi aziendali e occupazionali, hanno diritto alla loro indennità di disoccupazione (anche se, disoccupati, non lo sono ancora diventati). Infatti, con circolare n. 37/2013, l’Inps ha reso operativa la novità introdotta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) in via sperimentale per il triennio 2013/2015. Nel limite di spesa annuale pari a 20 milioni di euro, si tratta di una nuova tutela che prevede l’erogazione di un’indennità simile alla nuova Aspi, ai lavoratori, compresi gli apprendisti, che pur non avendo perso un posto di lavoro si ritrovano di fatto senza retribuzione perché “sospesi” dal lavoro a causa di crisi aziendali o occupazionali. La prestazione dura massimo 90 giorni e richiede necessariamente un intervento integrativo del 20% da parte degli enti bilaterali.
Un’indennità a sostegno del reddito
La nuova tutela spetta esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali e occupazionali, intendendosi per esse situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. Gli eventi naturali transitori e di carattere temporaneo sono i seguenti:a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente consideratib) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoroc) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte
Beneficiari anche gli apprendisti
I beneficiari della nuova prestazione sono i lavoratori sospesi «per crisi aziendali o occupazionali». In particolare, deve trattarsi di lavoratori, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo), cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia e l’agricoltura e di cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) ovvero dipendenti di imprese artigiane con più di 15 dipendenti. Per espressa previsione di legge, invece, restano esclusi:a) i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;b) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni di lavoro programmate;c) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.Per quanto riguarda gli apprendisti, la situazione è la seguente:• non ne hanno diritto (perché hanno diritto all’Aspi e alla miniAspi ordinarie) in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro; • ne hanno diritto (ovviamente in presenza degli altri requisiti richiesti) in caso di sospensione del rapporto di lavoro.Ai fini dell’erogazione della prestazione è previsto il possesso di requisiti assicurativi e contributivi che sono, praticamente, gli stessi previsti per l’Aspi, ossia due anni di assicurazione contro la disoccupazione; e un anno di contribuzione contro la disoccupazione.
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