lunedì 23 marzo 2015
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Più facile ottenere la liquidazione anticipata dell’Aspi o della mini-Aspi per avviare un’attività di lavoro autonomo o di collaborazione o per associarsi in cooperativa. Chi la richiede, infatti, non deve più comunicare all’Inps il suo reddito presunto. A precisarlo è lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 62/2015, spiegando di aver riconsiderato con il ministero del lavoro la natura dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione.Aspi e mini-Aspi rappresentano oggi le principali indennità di disoccupazione (resteranno così fino al 30 aprile 2015, quando è prevista la loro sostituzione con la nuova Naspi del Jobs act). In base alla disciplina della riforma Fornero che le ha introdotte (la legge n. 92/2012), entrambe le indennità possono essere oggetto di “anticipazione”, cioè di richiesta per una liquidazione anticipata e in unica soluzione anziché mensilmente, negli anni 2013-2015 nel limite di 20 milioni di euro di risorse finanziarie. Ne possono beneficiare i lavoratori titolari (appunto) di Aspi o mini-Aspi qualora intendano: intraprendere attività di lavoro autonomo; avviare attività di auto impresa o di micro impresa; associarsi in cooperativa; sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già in corso; intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co. In tal caso, l’anticipazione consisterà nella liquidazione in unica soluzione della restante quota dell’indennità (Aspi o mini-Aspi) spettante al lavoratore e non ancora incassata. Per ricevere l’anticipazione occorre presentare apposita istanza all’Inps, in via telematica, entro il termine del periodo di fruizione dell’indennità (Aspi o mini-Aspi) e, comunque, entro 60 giorni dalla data d’inizio dell’attività di autoimpiego (autonoma, parasubordinata o cooperativa), a cui la liquidazione una tantum è finalizzata. Qualora l’attività sia già in corso perché iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato diritto all’Aspi o alla mini-Aspi, la domanda di anticipazione deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda d’indennità di disoccupazione (Aspi o mini-Aspi).Nel dettare le istruzioni operative sull’anticipazione (nella circolare n. 153/2013), l’Inps ha confermato a carico dei richiedenti l’obbligo, già previsto per i percettori di Aspi o mini-Aspi (ex art. 2, comma 17, legge n. 92/2012), di dover informare l’istituto di previdenza, a pena di decadenza, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma produttiva di un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (euro 4.800), nonché il reddito annuo previsto di trarre da tale attività, entro un mese dall’inizio dell’attività. Nella circolare n. 62/2015 l’Inps fa marcia indietro. Stabilisce, infatti, che, in considerazione che l’anticipazione Aspi o mini-Aspi non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno derivante dallo stato di disoccupazione e che, piuttosto, assume natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, «il beneficiario è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo».
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