venerdì 6 maggio 2016
COMMENTA E CONDIVIDI
A l via sgravi fiscali per chi acquista immobili da destinare all’affitto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento relativo all’art. 21 del decreto legge n. 133/2014 (convertito dalla legge n. 164 su: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» che si pone l’obiettivo di avviare incentivi agli investimenti in abitazioni in locazione) si potranno ottenere deduzioni Irpef del 20%, sul valore sino a 300mila euro. Le abitazioni interessate sono quelle invendute che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti utili all’edificazione, quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento. Le deduzioni spettano alle persone fisiche, non esercenti attività commerciale, che hanno acquistato o acquistano, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione invendute o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservative. Si tratta di una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita, nel limite massimo complessivo di euro 300.000. Agli stessi acquirenti spetta, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi. Le deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di alloggi per i quali e’ stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017. Le deduzioni spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale. È inoltre riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. La deduzione è possibile per la costruzione di abitazioni, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Per accedere alle deduzioni devono essere rispettati i seguenti criteri: l’unita’ immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo. L’alloggio sia a destinazione residenziale, e non sia classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’abitazione non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E e, consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B. Il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato), e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Non debbono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. Devono essere accertate le esecuzioni di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate. Le deduzioni sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. In assenza di immobili realizzati nell’ambito urbano ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il canone è calcolato in base ai parametri definiti dall’accordo territoriale vigente, sottoscritto dalle organizzazioni di categoria ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato). In caso di trasferimento dell’unita’ immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 fermo restando in capo ad esso il rispetto delle condizioni di spettanza previste dall’art. 21, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Le risorse previste sono 10,1 milioni di euro per l’anno 2015 e 19,2 milioni di euro per il 2016. Si tratta del tentativo del Governo di immettere nel mercato della locazione, attraverso incentivi, una quota delle unità abitative invendute, indirizzandole verso l’utilizzo più richiesto, quello dell’affitto. Per il Sicet i dubbi riguardano i canoni, che come previsto dal regolamento, risulteranno elevati rispetto alla condizione economica della maggior domanda. Questo potrebbe portare ad una misura poco efficace e non utilizzata dagli operatori.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: