martedì 1 giugno 2021
L’erogazione dell’incentivo è eseguita dall’Istituto di previdenza in un'unica soluzione, entro due mesi dalla domanda da presentare sempre all’Inps
Bonus di "autoimpiego" per chi percepisce il reddito di cittadinanza

Bonus di "autoimpiego" per chi percepisce il reddito di cittadinanza - Ansa

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Semaforo verde al bonus per "auto-impiego" a favore dei percettori del reddito di cittadinanza (Rdc). Chi, durante i primi 12 mesi di fruizione del Rdc ha intrapreso un’attività di lavoro autonoma (di tipo professionale, d’impresa o di associazione in una cooperativa) ha diritto a percepire un beneficio addizionale di sei mensilità del Rdc, entro il tetto massimo di 780 euro mensili (quindi il massimo bonus è pari a 4.680 euro). Il via libera è arrivato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 115/2021 del decreto 12 febbraio 2021 del ministero del Lavoro. L’erogazione dell’incentivo è fatta dall’Istituto di previdenza in unica soluzione, entro due mesi dalla domanda da presentarsi sempre all’Inps.

Il bonus è stato introdotto dall’art. 8, comma 4, del decreto legge n. 4/2019 (lo stesso provvedimento che ha istituito il Rdc), quale «incentivo addizionale» nel caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo, d’impresa individuale o in società cooperative, come detto, nei primi 12 mesi di fruizione del sussidio. L’importo del bonus è pari a sei mensilità del Rdc già percepito, comunque non oltre 780 euro mensili, considerando l’importo spettante per il mese durante il quale viene avviata l’attività: se non superiore a 780 euro mensili (per esempio 500 euro), il bonus sarà pari al prodotto tra l’importo di Rdc e sei mesi (nell’esempio sarà pari a 3mila euro, cioè 500 euro moltiplicato sei mesi); se supera 780 euro mensili (esempio: 800 euro), il bonus sarà pari a 4.680 euro, cioè l’importo massimo, pari al prodotto tra 780 e sei mensilità.

Il bonus auto-impiego spetta a condizione che il soggetto richiedente si trovi, congiuntamente, nelle seguenti situazioni:
a) alla data di presentazione della domanda sia componente di nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
b) abbia avviato, nei primi 12 mesi di fruizione del Rdc, un’attività di auto-impiego tra quelle agevolate, cioè di tipo professionale, d’impresa o di associazione in una cooperativa (nel caso di socio di cooperative, il rapporto mutualistico deve avere a oggetto la prestazione di attività lavorativa);
c) non abbia cessato, nei 12 mesi precedenti la domanda, altra attività tra quelle agevolate;
d) non sia componente di nucleo familiare beneficiario di Rdc che abbia già fruito del bonus.

Il decreto del ministero del Lavoro, che disciplina l’operatività del bonus, fissa tra l’altro, tre casi al ricorrere dei quali (ne basta uno) il bonus è revocato:
a) l’attività agevolata cessi prima di 12 mesi dall’avvio;
b) si perde il diritto al Rdc per revoca;
c) il beneficiario del bonus decade dal Rdc o è destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Allegato al decreto del ministero del Lavoro c’è il modello di richiesta del bonus da presentare all’Inps. Ai fini del riconoscimento del bonus, l’avvio dell’attività (una tra quelle agevolate) va comunicata tramite modello «Com Estero», già in uso per il Rdc, entro 30 giorni dall’avvio. Per eventuali attività avviate nei mesi per i quali si è fruito del Rdc e per le quali, però, non è stata fatta nei termini la comunicazione «Com Estero», il bonus non spetta. Per le attività avviate e comunicate nei termini, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, gli interessati sono tenuti a fare una nuova comunicazione all’Inps, utilizzando il nuovo modello.








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