mercoledì 21 dicembre 2022
La vigente disciplina fiscale stabilisce piena deducibilità dal reddito fino all’importo di 5.164,57 euro per anno
Scade a fine mese la comunicazione dei versamenti di contributi al fondo pensione

Scade a fine mese la comunicazione dei versamenti di contributi al fondo pensione - Archivio

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Scade a fine mese il termine per comunicare al fondo pensione o compagnia di assicurazione i i versamenti di contributi fatti nell’anno 2021, per la costruzione di una pensione integrativa, che non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi. Così facendo, non verserà tasse sulla futura pensione integrativa, per la quota maturata in relazione ai contributi non dedotti. L’appuntamento interessa chi non è riuscito a scontare sulla propria dichiarazione dei redditi presentata quest’anno (730/2022 o Redditi/2022) i contributi versati a un fondo pensione e/o a una compagnia di assicurazioni per la costruzione di una pensione di scorta. La vigente disciplina fiscale stabilisce piena deducibilità dal reddito di questi contributi fino all’importo di 5.164,57 euro per anno fiscale. Prevede, inoltre, che per la quota di contributi non dedotta, la corrispondente quota di prestazione (cioè pensione) sia esclusa dalla tassazione. In tal caso, quindi, nel momento in cui si percepirà la pensione di scorta, o anche qualora venga richiesta una liquidazione in capitale, la prestazione (pensione o capitale) non sarà tassata per la quota parte che si riferisce ai contributi che non hanno fruito di sconti fiscali. Per contributi non dedotti, come detto, devono intendersi tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore (con esclusione delle quote di Tfr, il trattamento di fine rapporto) per i quali il datore di lavoro non abbia proceduto alla deduzione dal reddito. Il dato, per i redditi relativi allo scorso anno 2021, è indicato nella casella 413 della Certificazione Unica 2022. L'esonero della tassazione, per la quota di contributi non dedotta, è soggetto a una condizione: che il lavoratore ne dia comunicazione al fondo pensione o alla compagnia di assicurazione. In particolare, il lavoratore deve indicare l’importo di contributi versati che non hanno fruito di deduzione fiscale, anche se riguarda la quota eccedente il limite massimo di 5.164,57 euro. La comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stati fatti i versamenti. Se la data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va anticipata a tale data. L’appuntamento di fine mese concerne i contributi versati nel 2021, che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) e che, invece, non sono stati dedotti. La comunicazione è dovuta anche dai dipendenti pubblici, ai quali dal 1° gennaio 2018 è stata estesa la stessa disciplina sulla deducibilità dei contributi e sulla tassazione delle prestazioni, applicata ai lavoratori dipendenti privati. In base alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2017, i dipendenti pubblici potevano dedurre i contributi versati a fondi pensione per la previdenza integrativa fino all’importo minore tra:

a) il doppio del Tfr conferito nell’anno al fondo pensione;

b) il 12% del reddito complessivo annuo dichiarato al Fisco;

c) l’importo di 5.164,57 euro (importo fisso per legge).

La tassazione dei rendimenti, invece, non prevedeva differenze rispetto al settore privato. Dal 1° gennaio 2018 (versamenti effettuati a partire da tale data) i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57; per la parte versata e non dedotta, compresa quella eccedente il predetto limite di 5.164,57, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al fine di escludere dalla tassazione la futura relativa quota di rendita (è l’adempimento in scadenza). Stessa deduzione fiscale è riconosciuta anche ai contributi pagati nell’interesse di persone a carico fiscalmente.

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