mercoledì 7 luglio 2010
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Capisaldi chiari. Pensati – e condivisi in Parlamento all’epoca dall’approvazione del testo – affinché la legge 40 tutelasse anche la parte più "debole" della fecondazione in vitro, cioè l’embrione. Ecco i contenuti chiave. ACCESSO SOLO ALLE COPPIE STERILILa legge consente il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale «al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» e solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità» (art. 1).I DIRITTI DELL’EMBRIONESecondo punto nodale: la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, «compreso il concepito» (sempre art. 1). Tutela, cioè, l’embrione (non solo la donna, e non solo la coppia).I DIVIETITerzo punto fermo: la norma vieta la fecondazione eterologa (art. 4, comma 3): non può essere impiantato l’embrione realizzato con gameti esterni alla coppia. Infine, consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano «a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate» (art. 13, comma 2), e dunque vieta «ogni forma di selezione a scopo eugenetico» (art. 13, comma 3), «la crioconservazione e la soppressione di embrioni» (art. 14, comma1), limita la creazione di embrioni al numero «strettamente necessario» (art. 14, comma 2).LE SENTENZESono stati numerosi gli interventi giudiziari che hanno modificato il testo della legge a colpi di ricorsi. Primo fra tutti il "nodo" della diagnosi pre-impianto (la tecnica attraverso cui si prevede il potenziale stato di salute dell’embrione). Il Tar del Lazio, con la sentenza 398 del 2008, ha annullato le linee guida della legge laddove si statuiva che ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro dovesse essere «di solo tipo osservazionale», schiudendo così uno spiraglio alla stessa diagnosi preimpianto vietata dal testo della legge. Infine con la sentenza 151 del 2009 la Consulta ha dichiarato incostituzionale la parte della legge 40 che obbligava all’unico e contemporaneo impianto degli embrioni prodotti in un ciclo, e comunque in numero «non superiore a tre» (articolo 14). Un limite non più in vigore.
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