mercoledì 30 marzo 2022
Il ministero dell'Interno vara le linee guida per il censimento, l'accoglienza e la tutela dei bambini ucraini giunti senza genitori. Il prefetto Ferrandino: "Finora sono 475"
La prima pagina del Piano ministeriale

La prima pagina del Piano ministeriale - Archivio Avvenire

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A integrare la cornice di misure e procedure per l’accoglienza dei profughi ucraini, è arrivato in serata anche l’atteso «Piano minori stranieri non accompagnati » messo a punto dal ministero dell’Interno. Ildocumento – 10 pagine che Avvenireha visionato – è composto da una premessa e da 5 capitoli. Riguardano «obiettivi ed enti coinvolti», presenza di minori soli sul territorio nazionale, modalità di «identificazione e censimento», «accoglienza » e infine «affido temporaneo e tutela».

Le linee guida

Nel dettaglio, il Piano «mira a fornire le linee guida» per la gestione di bambini e adolescenti giunti dall’Ucraina da soli. Gli enti coinvolti sono il commissario delegato dal governo, ossia il prefetto Ferrandino; tre dipartimenti dell’Interno (Immigrazione; Frontiere; Anticrimine); i ministeri di Politiche sociali e Giustizia; e infine, a livello locale, «prefetture, questure, procure e tribunali per i minorenni, servizi sociali dei Comuni». Nella definizione di minore non ac- compagnato, rientrano non solo quelli che arrivano senza genitori, ma anche quelli accompagnati da adulti che però non sono loro «tutori secondo la legge italiana». Il documento cita qualche esempio, includendo nella categoria anche i bambini stranieri accompagnati «da una zia o una nonna o dal direttore dell’istituto dove erano accolti in Ucraina, che non possano dimostrare di esserne legalmente responsabili» secondo le norme italiane.

Il prefetto e l'appello a segnalare

Le tutele comprendono il divieto di respingimento alla frontiera, il divieto di espulsione e il diritto all’accoglienza, ad essere informati sulla propria condizione, al rilascio di un permesso di soggiorno e a indagini per il «rintraccio» dei propri familiari. Al momento, risultano essere solo 475 i minori stranieri non accompagnati arrivati dall’Ucraina. Una «buona parte è stata affidata alle famiglie, mentre un’altra parte vive in istituti individuati dai comuni che rientrano nei parametri stabiliti», fa sapere la capo dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Viminale, Francesca Ferrandino, che sottolinea la necessità di verifiche e segnalazioni: «È importantissimo che chiunque sia a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato, lo segnali ai Carabinieri o alla Polizia, affinché scatti quella cordata di interventi che garantiscano l’interesse prioritario del minore». Il Piano affida alla polizia delle frontiere il compito di effettuare un costante monitoraggio sugli ingressi nel territorio nazionale. Inoltre dispone che chiunque (servizi sociali, forze dell’ordine, protezione civile, associazioni) sia a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato abbia «il dovere d’accompagnarlo in questura, dove si provvederà a redigere un verbale di 'consegna-presa in carico' al Servizio sociale o struttura di prima accoglienza » e a «segnalare la presenza» al tribunale dei Minorenni per gli adempimenti e le tutele previste, compresa la nomina di un tutore.

La banca dati e la necessità di un tutore

Le generalità del minore vengono inserite in una banca dati presso il ministero delle Politiche sociali – il «Sim» (Sistema informativo minori) – per attivare la presa in carico del comune di competenza. Riguardo all’identificazione, se ci sono dubbi sulla documentazione o se il ragazzino ne è sprovvisto, è previsto l’accertamento «socio-sanitario» dell’età. Per chi ha più di 14 anni in una prima fase è previsto il collocamento presso strutture protette del ministero dell’Interno, per non più di 30 giorni, e successivamente nel Sistema Sai. I più piccoli invece vanno in strutture comunali o, in via residuale, regionali. Infine, si specifica come ai minori non accompagnati non sia applicabile la procedura di «affidamento familiare diretto» da parte dei servizi sociali. L’iter compete al tribunale per i minorenni e, «in assenza di tutori volontari disponibili», ne viene nominato uno «istituzionale», ad esempio il sindaco del comune in cui si trova la struttura che ospita il minore.

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