giovedì 17 luglio 2014
​L'avvocato generale della Corte di giustizia europea: se ha capacità intrinseche di sviluppare in una persona non può essere "registrato". Inoltre i singoli Paesi possono dire no in tutti i casi per motivi etici.
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Un ovulo umano può essere brevettato? Se sì, lo può essere anche nel caso che sia fecondato? Domande inimmaginabili fino a qualche anno fa, ma che ora sono fin troppo di attualità. Il caso, infatti, è stato sollevato in termini giuridici in Gran Bretagna. Ed è toccato all'avvocato generale della Corte di giustizia europea dare una risposta. In sintesi, per l'avvocato l'ovulo non può essere brevettato sia che sia stato fecondato, sia che venga manipolato in modo da poter dare origine a un essere umano anche senza la fecondazione con il gamete maschile. Lo può essere solo nel caso che non sia possibile lo sviluppo di un nuovo essere umano. Ma anche in questo caso la brevettibilità può essere negata dal singolo stato della Ue per motivi etici. L'avvocato Cruz Villalon ha infatti concluso, oggi, che "un ovulo il cui sviluppo sia stato stimolato senza fecondazione e che non sia in grado di divenire un essere umano non può essere considerato un embrione umano" e quindi è brevettabile. Tuttavia "qualora tale ovulo sia manipolato geneticamente in modo che possa svilupparsi in un essere umano, esso va considerato un embrione umano e come tale deve essere escluso dalla brevettabilità." Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di Giustizia, ma sono rispecchiate nelle sentenze della Corte Ue nella stragrande maggioranza dei casi. La nota precisa che "la direttiva sulla biotecnologia definisce le norme riguardanti la brevettabilità di invenzioni biotecnologiche. Ai sensi della direttiva, il corpo umano, nei vari stadi del suo sviluppo, non può costituire un'invenzione brevettabile. Tuttavia, un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, può essere soggetto a tutela brevettuale". L'avvocato generale "ritiene che nella valutazione se un ovulo non fecondato (partenote) debba essere considerato un embrione umano, il criterio decisivo di cui tenere conto è se esso abbia la capacità intrinseca di svilupparsi in un essere umano. Per contro, la mera circostanza che un ovulo non fecondato sia in grado di dare avvio ad un processo di divisione e differenziazione cellulare, analogo a quello di un ovulo fecondato, non è di per sè sufficiente per considerarlo un embrione umano." Tuttavia, alla luce delle manipolazioni genetiche condotte con successo sui topi, l'avvocato non esclude "la possibilità che, in futuro, i partenoti umani possano essere geneticamente alterati in modo che possano svilupparsi in un essere umano." Di conseguenza, l'avvocato generale precisa che "i partenoti possono essere esclusi dalla nozione di embrioni solamente nei limiti in cui non siano stati manipolati geneticamente in modo da diventare capaci di svilupparsi in un essere umano." L'avvocato aggiunge inoltre che in ogni caso la legislazione Ue "ammette che uno Stato membro escluda i partenoti dalla brevettabilità per considerazioni di ordine etico e morale." Il caso nasce da richieste di brevettabilità su ovuli non fecondati avanzate dalla società biotech britannica, International Stem Cell Corporation. L'Alta Corte britannica ha chiesto sul calo l'opinione vincolante della Corte Ue.
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