giovedì 10 marzo 2022
Passa (con molte assenze tra i partiti contrari) la legge sul suicidio assistito. Il voto in aula ha aggiunto altri nodi a quelli esistenti. Irrisolta la questione delle cure palliative. Ora il Senato
L'aula di Montecitorio

L'aula di Montecitorio

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La Camera ha approvato, in prima lettura, la legge «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» (il «suicidio assistito») con 253 voti a favore, 117 contro e un astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il testo è nato dalla necessità di dare una risposta di legge alla sentenza 242 con la quale nel 2019 la Corte costituzionale pronunciandosi sulla tragica morte in Svizzera di dj Fabo introdusse un’eccezione circoscritta alla punibilità dell’aiuto al suicidio (articolo 580 del Codice penale), di fatto aprendo per la prima volta in Italia alla «morte a richiesta», sebbene sotto precise condizioni. Pesa la generica previsione del percorso di cure pallative, troppo facilmente ignorabile, quando è noto che si tratta di un approccio a patologie gravi o terminali che azzera le richieste di morte anticipata.

Nuovi nodi da sciogliere
La legge è il frutto della discussione su proposte che si limitavano alla ricezione della sentenza, con alcune interpretazioni "aperturiste", e altre che invece aprivano all’eutanasia. La mediazione individuata dai relatori (Alfredo Bazoli del Pd e Nicola Provenza del M5s) ha risentito della necessità di raccogliere il consenso anche di chi avrebbe voluto introdurre il «diritto di morire», apertamente escluso dall’ordinanza con la quale la Consulta ha appena dichiarato inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente. Chi si opponeva del tutto alla legge, o cercava quantomento di farle ricalcare il perimetro tracciato con rigore e precisione dalla Corte, ha tentato fino all’ultimo una mediazione con emendamenti a difesa dell’indisponibilità della vita umana, ottenendo però assai poco. Anzi: malgrado il clima collaborativo che si era instaurato nei lavori in Commissione, grazie in particolare al lavoro di Bazoli, in aula alla legge sono state apportate modifiche nel senso dell’assoluta autodeterminazione del paziente, col voto da parte delle forze politiche favorevoli al provvedimento su emendamenti del radicale Riccardo Magi che hanno spostato il baricentro della norma verso il terreno eutanasico. Nodi che si aggiungono ad altri nodi (il principale è quello sul vincolo per chi richiede il suicidio assistito di sottoporsi a un percorso di cure palliative, tuttora assente e ridotto a mera proposta) che andranno sciolti in Senato. Con la possibilità, date queste premesse, che la legge faccia la stessa fine del ddl Zan, con la bocciatura a Palazzo Madama. Un provvedimento dall’impatto rilevantissimo come quello sulla morte medicalmente assistita esige la più ampia condivisione: e questo è un punto sul quale è indispensabile lavorare, rispettando il dettato della Corte Costituzionale senza allargarne le maglie.

Chi ha votato sì, chi ha votato no
Il quadro dei sì e dei no a Montecitorio fa capire che il lavoro per costruire un consenso su questa esigenza insuperabile è ancora molto, al netto delle dichiarazioni di chi parla di «passo storico». Hanno dichiarato il voto contrario Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e NcI (Noi con l’Italia) e il voto a favore da Pd, M5s, Leu, +Europa. Italia viva ha lasciato libertà di coscienza. Dai tabulati risulta che sono in tutto 6 i deputati di Forza Italia che, in difformità dal gruppo, hanno votato a favore: Cassinelli, Giannone, Novelli, Polverini, Vito e Prestigiacomo, mentre Maria Spena, che in un primo momento risultava in questo elenco, ha precisato che si è trattato di un errore materiale e di aver votato contro la legge. Sono 5 i deputati di Coraggio Italia che hanno votato sì (Berardini, Carelli, De Girolamo, Rizzone e Scanu) e 7 i deputati di Italia viva che hanno votato contro il provvedimento: Baldini, Colaninno, D'Alessandro, Ferri, Frate, Gadda e Toccafondi. Tra le fila dei gruppi contrari si registrano le assenze più numerose al voto: 59 i deputati della Lega (il gruppo alla Camera ne conta 133), a seguire Forza Italia con 38 deputati assenti (il gruppo è di 80 parlamentari) e 14 i deputati di FdI (su 36 onorevoli in tutto) che non erano in aula al momento del voto finale, per un totale di 111 defezioni. Tra i gruppi che sostengono la legge, assenti 17 deputati M5s, 12 del Pd, 6 di Iv, mentre dei presenti nessun deputato di Pd e M5s ha votato in difformità dal gruppo.

Cosa dice la legge
La finalità della legge – si legge nell’articolo 1 – è disciplinare «la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Ma cosa intende la legge per «morte medicalmente assistita» (più conosciuta come «suicidio assistito», espressione però mai usata nel testo)? L’articolo 2 – il perno di tutta la legge – la definisce come «il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: tutela della dignità e dell’autonomia del malato; tutela della qualità della vita fino al suo termine; adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia».

L’articolo 3 definisce chi può accedere alla pratica parzialmente depenalizzata, cioè «la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che l’ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente». Nell’ultima parte di questo articolo è stata introdotta un’importante novità rispetto all’accordo faticosamente raggiunto in Commissione: infatti un emendamento del radicale Riccardo Magi (+Europa-Azione-Radicali italiani) ha modificato l’espressione che aveva raccolto l’accordo in Commissione («una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista») sostituendo la «e» con la «o»: una lettera che cambia tutto, sottraendo la decisione sulla morte assistita al giudizio del medico specialista della patologia di cui soffre il paziente.

Requisiti e forma della richiesta di morte volontaria mdicalmente assistita sono definiti dall’articolo 4, dove si legge che «la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni», «e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato». Quest’ultimo capoverso – sul pubblico ufficiale – è stato aggiunto in Aula con uno raro voto unanime (368 sì) L’articolo prevede anche che «la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». Un emendamento del radicale Magi ha tagliato da questo articolo il requisito – frutto del lavoro in Commissione – secondo cui il medico, nel redigere un rapporto dettagliato e documentato, deve tener conto anche delle condizioni «sociali e familiari» del paziente, che resta così un caso clinico e cessa di essere una persona inserita in un contesto complesso indispensabile per capire la sua condizione e le sue necessità.

Le modalità del suicidio assistito sono al centro dell’articolo 5 – altro passaggio chiave della legge – nel quale si dice che esso «deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinata e lo inoltra senza ritardo al Comitato di valutazione clinica». Il rapporto del medico deve «precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata». Se il medico non ritiene che ricorrano le condizioni per la morte medicalmente assistita, non trasmette la richiesta «motivando per iscritto la sua decisione». Il Comitato è tenuto ae esprimere un parere motivato «sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti». Infine «il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge».

L’articolo 6 parla di obiezione di coscienza prevedendo che «il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie, non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita» disciplinate dalla legge «quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento (...) al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente». L’obiezione di coscienza «può sempre essere revocata» mentre «la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione». L’obiezione «esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La Regione ne controlla e garantisce l’attuazione».

Interessante anche l’articolo 8: «Le disposizioni contenute negli articoli 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata».

L’aula aveva respinto (389 a 52) l’emendamento a firma presentato da Andrea Cecconi, Giorgio Trizzino e Riccardo Magi che avrebbe introdotto l’eutanasia, cioè la libertà per qualunque malato di farsi dare la morte.

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