giovedì 5 luglio 2018
Nove mesi di condanna e altrettanti di interdizione dai pubblici uffici: è la pesante pena inflitta dal Tribunale di Genova a un ginecologo obiettore per non aver effettuato un'ecografia in un aborto.
L'ospedale San Martino di Genova

L'ospedale San Martino di Genova

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Nove mesi di condanna e altrettanti di interdizione dai pubblici uffici, con la condizionale, più le spese. È la pesante pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Genova al ginecologo Salvatore Felis, obiettore, in servizio all’Ospedale San Martino, che il 19 aprile 2014 si rifiutò di cooperare alla procedura per completare un aborto farmacologico non eseguendo le ecografie previste per verificare l’efficacia della pillola abortiva. Un comportamento sul quale l’ospedale in un procedimento disciplinare non ebbe nulla da eccepire, attribuendo la responsabilità a problemi organizzativi e non certo alla scelta di coscienza del medico. Ma il coinvolgimento della polizia chiamata dalla donna che si era sentita danneggiata – e che riuscì a completare l’aborto – ha dato luogo all’indagine della procura, al processo e ora a una condanna che suona sproporzionata e limitativa del diritto di obiettare previsto dalla 194.
Per i giudici non sembrano valere né l’assoluzione piena da parte della commissione disciplinare dell’ospedale né le convinzioni etiche del medico, ingiustamente accusato di essersi sottratto al suo dovere professionale: «La mia decisione di non praticare aborti – spiegò nell’aprile del 2016 ad Avvenire – deriva da considerazioni morali, mediche e biologiche». Infatti «non è possibile interrompere un progetto di vita senza pensare al bambino che potrà diventare. Non ho mai partecipato ad aborti ma non mi sono mai tirato indietro nel curare pazienti che presentavano complicanze dovute a pratiche abortive». Ma «il mio compito è di far nascere i bambini, non il contrario». Felis ha sempre contestato il rilievo dell’accusa secondo la quale l’ecografia non inciderebbe nell’aborto in quanto tale: una sottigliezza tecnica che non tiene conto dell’unitarietà dell’intero procedimento e della determinazione di chi nell’obiezione di coscienza vede una scelta che non ammette alcuna forma di cooperazione alla morte di un essere umano. Ragioni morali evidentemente ignorate dalla Corte. «L’obiezione di coscienza rispetto all’aborto – disse dopo il rinvio a giudizio di Felis nell’aprile 2015 l’allora presidente nazionale del Movimento per la Vita Gian Luigi Gigli, assicurando assistenza legale al ginecologo – si riferisce chiaramente a tutte le procedure che hanno a che fare con l’interruzione di gravidanza, e viene meno solo in caso di necessità e di urgenza, per proteggere la salute della donna, non già per verificare l’andamento della procedura, in questo caso di un aborto chimico». Ragioni di buon senso e di spessore etico, che i giudici di appello – chiamati in causa dal ricorso già annunciato dal medico – non potranno sottovalutare.

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