Suicidio assistito, l'archiviazione per Cappato: «Contano le sentenze». E la legge?
Il gip di Milano cambia il registro dei precedenti casi di autodenuncia del leader dell’Associazione Coscioni e non lo manda più davanti a un tribunale: bastano i verdetti della Corte costituzionale. Che negano il “diritto di morire”

Archiviazione, quindi nessun nuovo processo. Marco Cappato ha visto concludersi così la procedura giudiziaria avviata nel 2022 dalla sua autodenuncia a Milano dopo aver accompagnato in Svizzera due cittadini italiani (Elena, 69 anni, malata onclogica terminale, e Romano, 82 anni, ex giornalista, affetto da Parkinson) aiutandoli a morire per suicidio assistito in una struttura specializza dell’associazione Dignitas a Zurigo.
La gip del tribunale milanese Sara Cipolla ha applicato ai due casi le sentenze della Corte costituzionale che, a partire dal caso-pilota Fabo-Cappato del 2017, si sono occupate di diversi episodi di aiuto al suicidio dopo altrettante autodenunce del leader dell’Associazione Luca Cosioni, con relativi processi, ricorsi dei tribunali alla Consulta e ripetuti pronunciamenti che hanno definito e poi corretto (in modo più o meno estensivo) il perimetro di non punibilità per chi collabora attivamente al suicidio di un malato.
Il provvedimento del gip, salutato con soddisfazione dall’Associazione Coscioni, certifica che le ormai numerose sentenze della Corte costituzionale in materia, in combinazione con la legge 219 del 2017 sulle Disposizioni anticipate di trattamento, definiscono la non punibilità di chi aiuta un altro a suicidarsi in presenza di alcune condizioni. Dunque – prendendo alla lettera il provvedimento del gip – una nuova legge sul fine non sarebbe necessaria: già quel che ha detto la Consulta sarebbe sufficiente. Il problema è capire, in definitiva, cosa la Corte ha realmente detto: perché nelle diverse sentenze non di rado si leggono principi differenti, e persino contraddittori. Dunque, conta ciò che il giudice di turno cita dell’uno o dell’altro pronunciamento della Corte, più o meno restrittivo.
Per archiviare il nuovo caso Cappato, nei fatti decretando la fine del metodo sin qui seguito dai fautori del suicidio assistito per tornare alla Consulta facendo così pressione sul Parlamento, il giudice milanese ha scelto come riferimento la sentenza 66 del 2025 che su uno dei quattro elementi “classici” introdotti nel 2017 per definire l’area di non punibilità (la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale; gli altri sono piena capacità di decidere liberamente, patologia irreversibile e sofferenze considerate intollerabili) ha introdotto l’interpretazione per cui non occorre che la propria vita dipenda da un macchinario ma è sufficiente essere sottoposti a un trattamento alternativo «medicalmente previsto e prospettato» senza il quale la morte sia un esito atteso in tempi non lunghi. Di questa amplissima categoria farebbero parte, ad esempio, un ciclo di chemio o la Peg se ritenuti inutili o espressione di accanimento terapeutico.
Siamo su un terreno incerto, come si intuisce facilmente, nel quale le interpretazioni divergono, e ogni giudice può leggere nella giurisprudenza della Corte ciò che ritiene più affine all’idea di “vita dignitosa”. Il giudice milanese esclude – con tutte le sentenze della Consulta, sin qui coerente sul punto – che esista un «riconoscimento del diritto alla morte» e parla piuttosto della «morte dignitosa» come fattore «giuridicamente rilevante». Per chiarire il concetto ricorre ai classici citando Seneca nelle “Lettere a Lucilio” là dove scrive che «non vivere bonum est sed vivere bene» («Non è bene il vivere, ma il vivere bene»). Il diritto a una vita degna fonda il diritto a una “morte dignitosa”, che nella legge sulle scelte di fine vita approvata nel 2017 trova «un riferimento normativo a cui agganciare i margini di liceità dell’aiuto al suicidio», come affermato più volte dai giudici costituzionali, perché in quella norma è sancito il «diritto all’autodeterminazione terapeutica» e il «divieto di ostinazione irragionevole nelle cure (quando inutili e sproporzionate)», individuando «come oggetto di tutela da parte dello Stato la dignità nella fase finale della vita».
Punto decisivo, questo: sul quale sinora è stato impossibile trovare una convergenza sufficientemente ampia per scrivere una legge condivisa sulla depenalizzazione parziale della morte medicalmente assistita. «Ora bisogna far sì che il Parlamento italiano non cancelli questo diritto: sarebbe gravissimo», ha detto Cappato riferendosi all’archiviazione del suo caso (che dunque non configura più un reato). Sì, ma di quale diritto si parla? Non certo quello di morire, ma alla vita e alla morte dignitosa. Può un suicidio essere sempre considerato tale?
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