La frontiera del suicidio assistito s'è spostata. A forza di sentenze
Dai casi Englaro e Fabo fino all’archiviazione per le nuove autodenunce di Cappato: ecco tutta la storia di un cambiamento giuridico epocale. Che sta cancellando l’idea della vita umana come un valore sempre

Sono passati pochi giorni dal provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare di Milano che ha deciso di archiviare l’aiuto al suicidio di due pazienti per il supporto fornito loro a recarsi presso una clinica svizzera, dove hanno ricevuto le prestazioni mediche per il suicidio. Si tratta di una decisione che, fra l’altro, rappresenta plasticamente il punto in cui è arrivata un’invasiva giurisprudenza creativa di “norme” che non c’erano e che ha poi dettato il passo al legislatore stesso.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e i giudici di merito hanno, dal 2007, costantemente assunto un preciso postulato ideologico per giudicare alcuni casi, e attraverso questi introdurre surrettiziamente nell’ordinamento veri e proprio canoni normativi, che stanno condizionando l’intera cultura del popolo nel medesimo senso: la vita avrebbe valore solo se il soggetto può autodeterminarsi. Il che significa sia che in condizioni di non autosufficienza la vita fragile non ha valore sia che lo Stato diviene funzionale a un soggetto capace di volontà autodeterminata e non alla sua vita in sé. E nel rapporto fra “volontà” e “vita” si sono aperte prospettive di conflitto, che si vanno risolvendo con il prevalere della prima sul secondo, benché la volontà presupponga, come appare persino ovvio, la vita.
La Corte di Appello di Genova, nella sentenza 28 gennaio 2015 n. 111, già ammetteva senza mezzi termini che la giurisprudenza per prima era giunta ad «argomentare sul rapporto tra la vita e la morte», in quanto «proprio da una decisione della Suprema Corte, la sentenza n. 21748/2007 (il “caso Englaro”), ha avuto origine il fenomeno sociologico della totale partecipazione di un popolo a una collettiva meditatio mortis, che mise in luce profonde diversità di visione sulla sua tutela». Disarmante, sul punto la convinzione della Corte territoriale ligure in commento, per cui «indagare su questo tema significherebbe indagare la volontà espressa dal Popolo Italiano nella sua Costituzione sul sommo vertice, e sul limite, del diritto».
Il giudice così confessava che il compito di dare voce alla presunta coscienza del popolo sarebbe spettato alla magistratura, investita di una ritenuta sovranità peculiare – preater legem o persino contra legem – “in nome del popolo”. Poco importa, infatti, che l’impianto normativo affermi solo l’essenziale obbligo della Repubblica di “dare salute” e cura con le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, come si scrive all’art. 1 della legge 833/78 in coerenza con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Il giudice genovese ben vedeva l’incalzare della giurisprudenza. La svolta “normativa” della Cassazione nel 2007 sul “caso Englaro” era già stata ampiamente raccolta da altri togati, quali il Tribunale di Rimini, n. 1107/2017, il Tribunale ordinario Santa Maria Capua Vetere, n. 2590/2016, che, fra l’altro, deducevano conseguenti restrizioni “creative” per la pratica medica, nonché da ulteriori arresti simili, quale la Cassazione civile, Sez. 3, n. 29709 del 15 novembre 2019, che traeva una malcelata soddisfazione nel constatare come il legislatore si fosse subito adeguato alle indicazioni dei Giudici e avesse “sancito” le stesse convinzioni valoriali affermate dalla Suprema Corte nel caso Englaro «anche a livello di legge ordinaria, mediante la legge 22 dicembre 2017 n. 219».
Arrivava poi l’intervento della Corte costituzionale con la nota sentenza n. 242/2019, che fissava i requisiti per considerare non punibile il reato di aiuto al suicidio di cui all’art. 580 del Codice penale. E appena a seguire tali requisiti iniziarono a loro volta a essere interpretati in senso estensivo da non pochi giudici in molte regioni italiane. In tal senso, il Tribunale milanese del 9 giugno 2021 innovava la condizione per l'accesso all’esenzione penale dell'aiuto al suicidio, indicando allo scopo non più la “terminalità“ della malattia descritta dalla citata sentenza della Corte 242/2019 ma ritenendo sufficiente la sua “irreversibilità” e la presenza di sofferenze ritenute intollerabili, con ciò facendo entrare in questa casistica patologie come la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) anche in stadi non immediatamente terminali.
Soprattutto il requisito dei trattamenti di sostegno vitale, descritto dalla pronuncia della Consulta 242/2019 con connotati assai restrittivi, confermati dal documento del Comitato nazionale per la Bioetica del 4 luglio 2024, veniva via via additivamente reinterpretato. Ad esempio, sono stati considerati trattamenti di sostegno vitale ai fini di non punire chi ha aiutato un suicidio, una assistenza permanente (Corte assise di Massa, 27 luglio 2020) o farmaci ordinari (Tribunale di Perugia 13 maggio 2025) o massaggi (tribunale di Trieste 4 luglio 2023), nonché patologie in stadi non terminali quali la Sla (Tribunale di Milano, 9 giugno 2021).
È in effetti la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 135/2024 a dare atto della continua opera della giurisprudenza di merito di “riscrittura” dei canoni “normativi” introdotti dal precedente arresto n 242/2019, osservando che il concetto non veniva limitato alla «dipendenza da una macchina», ma includeva anche «terapie farmaceutiche o con l’assistenza di personale medico o paramedico».
Inoltre, i Tribunali di merito non avevano timore nel coinvolgere il Ssn nelle prestazioni idonee ad aiutare pazienti-suicidi, benché la stessa sentenza della Corte costituzionale 242/2019 avesse precisato di non aver voluto costituire alcun obbligo in capo ai medici. Fino ad arrivare alle condanne per circa 500 euro per ogni giorno di “ritardo” nella prestazione di morte all’Usl da parte del Tribunale di Trieste nel provvedimento del 4 luglio 2023, o a quanto sentenziato dal Tribunale di Firenze il 15 ottobre 2025 (n.4329), ove si è espressamente ordinato alla Asl Toscana di procurare un macchinario speciale per dare assistenza medica al suicidio assistito.
Arrivava, quindi, l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2025, che ha nuovamente sollevato questione di costituzionalità, chiedendo alla Corte di “emendare sé stessa”, eliminando cioè dal precedente pronunciamento n. 242/2019 il requisito dei trattamenti di sostegno vitale, ritenuti dai giudici “creativi” un limite all’autodeterminazione che appare loro senza senso se la volontà soggettiva deve essere l’unico parametro di valore della vita.
Quel che sembrava un passo avventato da parte della sede bolognese impallidisce rispetto a quanto ha deciso lo scorso 13 marzo il gup di Milano, che nemmeno si è posto il problema di richiedere alla Consulta una reintepretazione di sé stessa. Provvedendovi direttamente. Infatti, secondo il giudice milanese è il complesso stesso delle sentenze della Corte costituzionale successive alla n. 242/2019 a consentire di interpretare il requisito del “trattamento di sostegno vitale” fino a ricomprendervi, nei casi considerati, anche «un nuovo ciclo di chemioterapia» o il «posizionamento di una Peg». Insomma, con buona pace del nemmeno considerato parere del Cnb del luglio 2024, i concetti di trattamento di sostegno vitale e di trattamento sanitario tendono ad allinearsi in questa grave pretesa giudiziale.
Il che significa spostare sempre più il baricentro verso la mera autodeterminazione come fonte degli obblighi dello Stato, che finisce così, per bocca di giudici che si ritengono decisori per tutti, nell’affermare ideologicamente l’inutilità e il disvalore della fragilità. E la relativa “cultura dello scarto”, come l’ha definita papa Francesco.
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