venerdì 24 maggio 2024
L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione in rete il modello 730 con i dati già inseriti. Per la presentazione c'è tempo fino al 30 settembre. Cosa è utile sapere
Il «730» Precompilato corre online. Tutto quello che è utile sapere

Agenzia Romano Siciliani

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«A soli due giorni dall'apertura del canale per il modello precompilato della dichiarazione dei redditi ci sono stati 7 milioni di accessi». Lo ha detto il direttore Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini sottolineando che «mezzo milione di cittadini l'ha già inviata e sono 100mila in più rispetto allo scorso anno».

La dichiarazione al Fisco potrà essere presentata entro il 30 settembre, personalmente tramite web o con l’ausilio di intermediari, quali Caf, Patronati, professionisti abilitati. Il 730 precompilato si trova nell’area protetta del sito dell’Agenzia delle entrate, area alla quale si può accedere solo utilizzando l’identità SPID, Sistema pubblico d’identità digitale; la CIE, la carta d’identità elettronica; la carta nazionale dei servizi (CNS). In questa area è possibile visualizzare:

— il modello 730 precompilato;

— un prospetto con indicazione sintetica di redditi e spese presenti nel 730 precompilato, nonché delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

Attenzione; quando le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate non risultano complete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte in un apposito prospetto per dar modo al contribuente di verificarle e poi, eventualmente, indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto? dato in comodato? ecc.);

— l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. Attenzione; l’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. In tal caso, il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile solo dopo l’integrazione del modello 730 con le notizie e informazioni mancanti;

— il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Chi può utilizzare il modello 730

Non tutti i contribuenti possono utilizzare il modello 730, ma soltanto le seguenti categorie: — sacerdoti della Chiesa cattolica; — pensionati o lavoratori dipendenti;

— persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (esempi: la cassa integrazione salariale o l’indennità di mobilità);

— soci di cooperative;

— giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

— persone impegnate in lavori socialmente utili;

— lavoratori con contratto a tempo determinato per periodo inferiore all’anno, che possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o possono rivolgersi: al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; oppure a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

— personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta oppure a un Caf o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;

— produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770), Irap e Iva.

Da quest’anno, tutti i predetti contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso dell’anno 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Il 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

— redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

— redditi dei terreni e dei fabbricati;

— redditi di capitale;

— redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

— redditi diversi (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); — alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;

— redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto- attività), compilando il nuovo quadro W.

Come presentare il modello 730

Sono due le modalità per presentare il modello 730: presentazione diretta e presentazione indiretta (tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato).

1) Presentazione diretta.

Il contribuente deve:

— indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;

— compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;

—verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione né integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, si possono aggiungere oneri detraibili e deducibili non presenti nella precompilata, come ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi viene elaborato un nuovo modello 730 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate. Una volta accettato o modificato il precompilato può essere inviato direttamente tramite internet all’Agenzia delle entrate ed è a disposizione la ricevuta di avvenuta presentazione. Se, dopo l’invio, ci si accorge di aver commesso errori, il 730 può essere rettificato con modalità specifiche (si veda altro articolo in pagina).

2) Presentazione indiretta.

Il modello precompilato può essere presentato:

— al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico);

— a un Caf oppure a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti). Presentazione al sostituto d’imposta.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 7301, in busta chiusa, che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando solo codice fiscale e dati anagrafici. Presentazione al Caf o al professionista abilitato. Anche chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Cinque finestre di presentazione. Per la presentazione indiretta sono fissate cinque finestre temporali. A seguito della consegna, e comunque prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate ovvero entro il:

— 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;

— 29 giugno (termine che cade di sabato, per cui slitta al lunedì successivo 1° luglio) per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;

— 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

— 15 settembre (termine che cade di domenica, per cui slitta a lunedì 16 settembre) per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

— 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre; il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato rilascia copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (c.d. modello 730-3), con indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. È bene controllare per riscontrare eventuali errori.

Cosa fare in caso di errori

Se il contribuente si accorge di errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, al fine di metterlo in condizioni di poter elaborare un 730 rettificativo. Se, invece, si accorge di non avergli fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, ha varie possibilità per integrare la dichiarazione originaria, diverse a seconda del fatto che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

1) Integrazione a favore (maggiore credito o minor debito o imposta invariata).

Se la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, oneri non indicati nel 730 originario) o un’imposta identica a quella determinata con il modello 730 originario (esempio: correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

— presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” sul frontespizio. Il 730 integrativo va presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente deve esibire, ovviamente, la documentazione per controllare la conformità dell’integrazione che viene effettuata;

— presentare un modello “REDDITI Persone fisiche 2024”, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI può essere presentato entro il 30 novembre (correttiva nei termini); oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI dell’anno successivo (dichiarazione integrativa); o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa). L’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, sul modello F24, per i versamenti di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso va indicato il codice 2 nella casella “730 integrativo”. Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per identificare il sostituto (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella del modello originario, può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella casella “730 integrativo”.

2) Integrazione a sfavore (minor credito o un maggior debito).

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2024, che può essere presentato:

— entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In tal caso, se dall’integrazione emerge un debito, questo va contestualmente pagato con gli interessi calcolati al tasso legale e una sanzione ridotta (c.d. ravvedimento operoso);

— entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI dell’anno successivo (dichiarazione integrativa). In tal caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve pagare contestualmente il tributo dovuto, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta;

— entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa). In tal caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente deve pagare contestualmente il tributo, interessi e sanzioni. Attenzione! La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.


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