Scuole dell'infanzia, scivolo per il pagamento dell'Ape social
venerdì 26 maggio 2017
Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia possono anticipare il pensionamento utilizzando l'Ape sociale a carico dello Stato. Poiché la legge non ha introdotto limitazioni in ambito scolastico, il beneficio può essere utilizzato anche dalle maestre che insegnano religione ai bambini nelle sezioni della scuola dell'infanzia.
Premesso il diritto della categoria, bisogna rispettare alcuni requisiti: a) non essere titolare di una pensione diretta, b) età di almeno 63 anni, c) almeno 36 anni di contributi, d) insegnamento continuato di almeno 6 anni negli ultimi sette che precedono la domanda. Si prevede che il decreto attuativo dell'Ape sociale, ancora in corso di pubblicazione, – e poi l'Inps – aggiungeranno altri dettagli ai requisiti della legge, sia di carattere generale sia riservati alle diver-se categorie di beneficiari.
Per gli insegnanti di religione nelle scuole dell'infanzia occorre considerare che, in molti casi, l'orario complessivo di servizio prevede ore di insegnamento anche nella scuola primaria o viceversa. Mentre la distribuzione dell'orario è funzionale alla costituzione del posto di ruolo, non ha però alcuna incidenza per l'Ape sociale, poiché la finalità del pensionamento anticipato è quella di favorire coloro che svolgono lavori di particolare gravosità. Si ritiene pertanto che l'insegnante della scuola dell'infanzia debba rispettare il requisito dell'insegnamento continuativo minimo per 6 anni, indipendentemente dalla quantità o dalla qualità di altre attività svolte al di fuori delle ore impegnate nelle sezioni dell'infanzia.
Quanto al requisito di non essere già titolare di una pensione, questa limitazione, considerati lo spirito e la lettera della legge, non riguarda la pensione di reversibilità, poiché questa perviene al beneficiario non a motivo del suo lavoro ma per la morte del capofamiglia.
15 luglio. Il ritardo nella stesura del decreto per l'Ape sociale ha indotto i sindacati della scuola a chiedere uno scivolo per il diritto all'assegno del personale interessato. Le domande per il 2017 si dovranno presentare all'Inps entro il 15 luglio (sono ammesse anche fino a novembre ma con riserva), dopo che sono già scaduti i termini per comunicare alla scuola le dimissioni dal servizio. Inoltre l'Inps è tenuto a rispondere alle domande degli interessati entro il 15 ottobre, data che a sua volta ha sorpassato il 1° settembre, decorrenza unica per le pensioni della scuola. Di conseguenza, secondo i sindacati l'Ape della scuola dovrebbe essere prevista quest'anno da novembre/dicembre 2017. Resta in piedi, nella peggiore delle ipotesi, la data del 1° settembre 2018.
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