giovedì 10 maggio 2018
Nei periodi di passaggio da una legislatura all'altra, e in particolare quando – come in queste settimane – vi siano state difficoltà nella formazione del Governo e nella conseguente funzionalità completa delle Assemblee legislative, diventa importante la capacità dei diversi soggetti istituzionali di leggere con sapienza la normativa vigente, stemperandone il più possibile eventuali antinomie interne, orientandone costituzionalmente la relativa interpretazione e risolvendone eventuali problemi applicativi.
È quanto, su un tema delicato del nostro sistema processuale penale, sta facendo il Csm, la cui Assemblea plenaria dovrebbe approvare, la prossima settimana, una Risoluzione concernente l'attuazione della nuova disciplina sull'avocazione dei procedimenti penali (legge n. 103 del 2017): un tema altamente tecnico, certo, ma con implicazioni significative sul processo penale e sugli stessi principi costituzionali in materia, in particolare su quello dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e sul carattere non gerarchico delle relazioni all'interno della magistratura. Secondo il nuovo testo dell'art. 412, comma 1, del codice di procedura penale, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione entro un certo termine, «dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari». È la cosiddetta avocazione per inerzia, volta a rendere più celere ed efficiente il procedimento penale, sulla cui natura, facoltativa o obbligatoria, dottrina e giurisprudenza si sono sempre confrontate: tema strettamente legato con quello dei cosiddetti criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, in quanto la mole dei procedimenti pendenti determina la difficoltà di rispettare i termini e dunque costituisce il presupposto per l'attivazione del potere di avocazione.
Stabilire criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato pervenute all'autorità giudiziaria non è poi in contrasto con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale perché, come si legge in una circolare del 1990 dell'allora Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Torino, Vladimiro Zagrebelsky, il possibile mancato esercizio di una azione penale non deriva da considerazione di opportunità, ma «trova una ragione nel limite oggettivo alla capacità di smaltimento del lavoro dell'organismo giudiziario». Discorso che evidentemente vale anche per le avocazioni per inerzia, senza contare che la stessa inerzia potrebbe derivare dall'applicazione di provvedimenti organizzativi contenenti criteri di priorità. Insomma: potere di avocazione e criteri di priorità stanno insieme.
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