giovedì 2 marzo 2017
Era facile prevedere che, tra le sfide prioritarie della giustizia nel 2017, vi sarebbe stata quella concernente la posizione istituzionale e il trattamento normativo ed economico dei magistrati onorari. Prevista nella Costituzione come giudice delle controversie minori (tale il significato normalmente assegnato all'art. 106, comma 2 Cost., nella parte in cui ammette "la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli"), la magistratura onoraria ha conosciuto un accrescimento delle funzioni connesso alla necessità di alleggerire il carico di quella professionale, finendo per coprire circa il 50% delle cause civili e il 25% di quelle penali, con un preoccupante indice di scopertura, che arriva al 62% per i giudici di pace, al 15% per la media degli altri magistrati onorari, esclusi quelli minorili.
Nei confronti delle rivendicazioni che chiedono per essa il riconoscimento di tutele economiche, previdenziali e sociali (invocando, accanto al principio di eguaglianza, anche norme sovranazionali), il Csm, oltre ad esprimere solidarietà nei confronti del disagio dei magistrati onorari, ha cercato di fare chiarezza, come avvenuto di recente a proposito della vexata quaestio sui poteri di coordinamento dei giudici di pace, che la legge di riforma n. 57/2016 ha affidato ai presidenti di Tribunale.
È, però, indispensabile che Governo e Parlamento, ciascuno per la propria parte, assumano la sfida e diano risposte convincenti, all'interno del nostro Paese e nell'interlocuzione con le istanze sovranazionali. Se è vero infatti che il modello di giurisdizione può rientrare tra i principi supremi di una forma di Stato come quella italiana (e che pertanto potrebbe legittimamente sbarrare l'ingresso nel nostro ordinamento di norme contrastanti) e che la prevalenza della magistratura professionale ne costituisce un elemento chiave, è parimenti vero che tale modello va coerentemente svolto dalla legislazione primaria e dalla normazione secondaria. Inoltre, va tenuto presente che l'orientamento della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza Silvestri n. 60 del 2006) per cui "la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie", non giustifica qualsiasi assenza di tutela o disarmonia della legislazione: per esempio, determinate forme di protezione sociale sono ineludibili quale che sia lo stato giuridico del "lavoratore". Honor, nella lingua latina, significa nel suo etimo "degno di rispetto". Alla magistratura "onoraria" le istituzioni tutte devono rispetto.
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