L'assegno sale «a domanda»
martedì 2 giugno 2009
Fa differenza essere "vecchio" o "nuovo iscritto" secondo la distinzione introdotta dall'ormai datata riforma Dini. I "vecchi" sono i lavoratori già iscritti a qualsiasi previdenza entro il 31 dicembre 1995, i "nuovi" sono gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996. Da questa distinzione deriva soprattutto un diverso sistema di calcolo della pensione (meno favorevole ai nuovi iscritti), oltre ad importanti riflessi nel campo dei contributi dovuti.

La rigida separazione può essere superata dai "nuovi assunti" qualora richiedano una pratica di riscatto (laurea, lavoro all'estero ecc.) o di contributi figurativi (servizio militare, persecuzione politica, mobilità ecc.). Trattandosi di pratiche "a domanda", si ritiene che vi rientrino anche le rendite vitalizie per periodi in cui il datore di lavoro non ha versato i contributi obbligatori. L'Inps precisa oggi che, per queste particolari facoltà, non sono considerati utili il riscatto dei collaboratori per attività svolte prima del 1996 ed il riscatto degli studi universitari, anteriori ad un'attività lavorativa, richiesto da lavoratori "inoccupati".
Nelle situazioni consentite dall'Inps, se i relativi contributi si riferiscono a periodi anteriori al 1° gennaio 1996, il lavoratore passa al migliore gruppo dei "vecchi iscritti". E se l'anzianità contributiva supera i 18 anni, la pensione sarà interamente calcolata col sistema "retributivo". Con meno di 18 anni la pensione sarà parzialmente "retributiva" fino al 1995 e "contributiva" dopo il 1996.
Una particolare conseguenza del passaggio fra i "vecchi iscritti" riguarda i dipendenti con redditi medio alti, che superano il massimale contributivo (per il 2009, 91.507 euro lordi) oltre il quale non sono dovuti contributi. Questi lavoratori hanno l'obbligo di informare la propria azienda dell'avvenuta presentazione della pratica di riscatto o di accredito figurativo ante 1996, che aumenta l'anzianità contributiva. Se la pratica ha avuto dall'Inps esito positivo, col pagamento di almeno una rata della pratica di riscatto, la retribuzione del lavoratore diventa soggetta per intero ai contributi correnti, senza rispettare alcun massimale. Alla maggiore ritenuta pensionistica sulla retribuzione corrisponderà, in proporzione, un migliore importo della futura pensione. In caso di esito negativo della pratica, per mancanza dei requisiti, il lavoratore ritorna nel gruppo dei "nuovo iscritti" e quindi soggetto alla applicazione del massimale contributivo.
Tenuto conto del lungo periodo di approfondimento dell'Inps su questa materia, le aziende possono regolarizzare entro il prossimo 16 giugno, senza oneri accessori, tutte le posizioni contributive dei propri dipendenti divenuti "vecchi iscritti".
Nel caso in cui la comunicazione al datore di lavoro venga fatta in ritardo, la sistemazione della contribuzione del lavoratore dovrà essere effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.
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